Nuove tutele contro i provvedimenti disciplinare in carcere
Napoli ( di Bonaventura Franchino) – Dal 22 febbraio i detenuti e gli internati, possono presentare al magistrato di sorveglianza un reclamo contro i provvedimenti disciplinari.
Il reclamo può riferire l’esercizio del potere disciplinare, la competenza dell’organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa.
Può essere proposto entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Questa disciplina è stata introdotta dal dl 146/2013 convertito dalla l 10/2014.
Una volta presentato, il reclamo viene esaminato dal giudice di sorveglianza (giudice cui è affidata la vigilanza sulla esecuzione delle pene detentive) il quale lo verifica in via principale sotto il profilo della legittimità e, successivamente, anche nel merito.
Questa norma ha una portata rilevante nel nostro ordinamento giudiziario ed è rivolta alle persone detenute o internate che abbiano subito ( ritengano di aver subito ) la lesione di un diritto fondamentale in conseguenza di un provvedimento o di una condotta dell’amministrazione penitenziaria.
Il reclamo va presentato direttamente dal detenuto o dal suo avvocato, al magistrato di sorveglianza che ha competenza sull’istituto di pena dove l’interessato è detenuto o internato. Viene deciso in camera di consiglio e può essere proposto fino a che persiste la violazione del diritto che si ritiene leso.
Il giudice, nel decidere, valuta sia le condizioni di procedibilità che la ammissibilità del reclamo stesso; valuta, altresì, la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda.
Le parti, nell’ambito di tale procedimento, sono oltre al cittadino che ritiene leso un proprio diritto, l’amministrazione interessata che compare direttamente, tramite un proprio funzionario o tramite l’avvocatura dello Stato. Nel procedimento possono essere depositati atti e documenti e chieste prove .
Il giudice di sorveglianza può decidere anche autonomamente l’assunzione di prove a prescindere dalle richieste delle parti.
In caso di accoglimento del reclamo, il giudice di sorveglianza ordina all’amministrazione interessata di porre rimedio al pregiudizio o alla lesione arrecata.
Il provvedimento del giudice di sorveglianza è impugnabile, entro il termine di 15 giorni, avanti il Tribunale di sorveglianza. Tale ultimo provvedimento può essere impugnato avanti la Corte di Cassazione.
Nel caso in cui il provvedimento, divenuto non più impugnabile, non viene eseguito, può essere oggetto di nuovo provvedimento con cui viene ordinata l’ottemperanza, indicando a tal fine le modalità attuative e dichiarando la nullità degli atti posti in violazione del suo provvedimento.
In taluni casi nomina un commissario ad acta ovvero un funzionario incaricato di eseguire, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, di eseguire il provvedimento.