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Cronaca

Licenziamento in dispregio dell’accordo sindacale

licenziamentoNAPOLI ( di Bonaventura Franchino ) – La Corte di Cassazione, con sentenza n.19177, nel sottolineare il ruolo fondamentale del sindacato nella gestione della crisi aziendale, ha sancito il principio in base al quale debbono essere rispettati, a pena di nullità,  gli accordi sindacali nell’intimazione dei licenziamenti.

IN ossequio a tale principio, con la sentenza sopra indicata, è stata dichiarata la nullità di un licenziamento intimato in dispregio degli accordi sindacali, anche se intimato in nome della produttività.

Nel giudizio che ha dato origine alla sentenza in parola, la Suprema Corte ha respinto un rcorso proposto da una azienda che, non avendo rispettato gli accordi sindacali –che prevedevano la messa in mobilità solo di personale che aveva maturato il diritto alla pensione e non si opponeva alla mobilità- aveva provveduto ad effettuare dei licenziamenti in nome della produttività, ma in totale violazione dei citati criteri; nei fatti, l’azienda aveva intimato il licenziamento nei confronti di un lavoratore che aveva maturato il diritto alla pensione, ma senza effettuare alcuna comparazione con altro personale dipendente.

Secondo la tesi difensiva dell’azienda la posizione del lavoratore non poteva essere posta  a raffronto con gli altri in quanto il lavoratore in parola era l’unico nella sua area a possedere la qualifica di quadro.

Tale considerazione non ha trovato riscontro nel provvedimento della SC ; difatti, con la sentenza oggi in esame, pur  affermando  che la l 223/91 consente di individuare i lavoratori da porre in mobilità in base alle esigenze tecnico produttive  ed organizzative dell’azienda, evidenzia come lo scopo deve essere raggiunto con il minor sacrificio possibile  in termine di lavoratori da licenziare .

La connessione inscindibile esistente tra il diritto del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro con il recupero di produttività rende ancor di più importante il ruolo delle organizzazioni sindacali che dovrebbe essere teso alla ricerca di un equilibrio nel contemperare  le riferite esigenze .

Tale ruolo, consente alle organizzazioni sindacali di disporre di margini di flessibilità nella individuazione dei criteri di scelta dei lavoratori decidendo sia per la prevalenza di uno sull’altro che per il concorso fra più criteri, ponendo un unico limite che è quello di porre in essere azioni discriminatorie.

Il ruolo assunto dal sindacato nella crisi dell’impresa è di indubbia importanza atteso, altresì, il rilievo già dato alla sua azione dall’art. 45 della L.92/2012, che  conferisce agli accordi tra le parti sociali anche l’effetto di sanare eventuali vizi relativi alla mancata comunicazione dell’apertura della procedura di mobilità.

Con la sentenza in parola la Suprema Corte, ritenendo che nel caso posto al suo esame erano stati analizzati ed individuati i criteri di scelta da adottare ed il numero dei lavoratori da porre in mobilità, deduce che il licenziamento adottati in modo difforme da quanto oggetto dell’accordo sindacale, è da ritenere arbitrario con ogni conseguenza di legge.

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