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Cassa di Previdenza e Assistenza Forense: la contribuzione previdenziale slegata dal reddito è illegittima. La parola alla Cassazione!

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 17 ottobre 2022, n. 3832, ha confermato la sentenza che l’Avv. Di Donato aveva impugnato nel 2019, contestando nuovamente la nullità della cartella di pagamento inviatale da Cassa Forense invocando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 21, commi 8 e 9, della Legge n. 247 del 2012 (e del relativo Regolamento di attuazione) che prevede la cancellazione dall’Albo per gli Avvocati che non raggiungono determinati livelli reddituali, attesi contributi minimi slegati dal reddito effettivamente percepito.

La sentenza di rigetto non è il precipitato di stringenti contro argomentazioni da parte della Corte ma, al contrario, l’inevitabile conseguenza dell’omessa valutazione di circostanze documentate, nonché di tecniche redazionali fondate sul “copia e incolla”, abitudini divenute ormai distintive di non poca parte della magistratura italiana.

Ora sarà la Corte di Cassazione a pronunciarsi su una questione che, al di là dei tecnicismi giuridici, può ben essere posta in questi termini: “Il diritto alla difesa, costituzionalmente garantito, può ancora dirsi garantito quando si subordina l’esercizio dell’attività di Avvocato a determinati parametri reddituali?”.

La questione è di grande importanza anche alla luce della sentenza n. 18854/2023 del 13 dicembre 2023 con la quale il Tar del Lazio, ha respinto il ricorso di Cassa Forense avverso il provvedimento con il quale i Ministeri Vigilanti avevano imposto la riscossione del contributo minimo integrativo 2023, in questo modo andando ad aggravare la posizione di migliaia di avvocati messi alle strette da contributi previdenziali troppo onerosi.

Se la Magistratura e i vertici dell’Avvocatura, coloro i quali hanno sicuramente una posizione privilegiata per la posizione che rivestono, hanno probabilmente interesse ad avere “legali col rolex al polso ma del tutto privi di capacità ed professionalità”, questo non può dirsi vero per i comuni cittadini i quali non soltanto saranno costretti a pagare tariffe salatissime anche per questioni bagatellari (U.S.A., Germania, U.K., Francia, insegnano..) ma soprattutto potranno vedersi rifiutare il patrocinio ove la tutela dei loro diritti confligga con gli interessi “particolari”dello Studio-azienda ai quali saranno costretti a rivolgersi.

Ricordiamo che durante il coprifuoco imposto dal Governo nel corso della pandemia, a seguito dell’introduzione del lasciapassare verde, un avvocato privo di tale “pezzo di carta” non poteva accedere in Tribunale per perorare la causa del proprio cliente. E ciò nel silenzio assordante del C.N.F e di tutti i C.O.A. del Paese, completamente allineati ai diktat dei poteri forti.

“L’avvocato vero – scriveva Piero Calamandrei – quello che dedica tutta la sua vita al patrocinio, muore povero; ricchi diventano soltanto coloro che sotto il titolo di avvocati sono in realtà commercianti o mezzani”.

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