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Cronaca

Ripensamento e adozione

adozioneNapoli ( di Bonaventura Franchino) – IL riconoscimento del figlio, anche se effettuata dopo i sessanta giorni dal parto (previsti dalla vigente legislazione)  ma effettuata prima del provvedimento finale di adozione e/o affidamento preadottivo è valida e interrompe il procedimento stesso .

Con la sentenza n. 2802 del 7.2.2014, la Corte di Cassazione ha sancito il principio in base al quale la madre naturale, se manifesta la volontà di tenere con se il figlio prima del provvedimento finale di adozione o affidamento preadottivo, è idonea ad interrompere il procedimento stesso in quanto rappresentativa di una situazione di mancato abbandono.

La storia nasce dalla vicenda di una suora di origini congolesi che mette alla luce un bimbo nato a seguito di violenza sessuale subita da un sacerdote che, dopo aver rifiutato di riconoscere il figlio, provvedeva, successivamente, a seguito di ripensamento, dopo 73 giorni a rivedere il rifiuto in precedenza formulato.

IL tribunale dei minori, a seguito del citato ripensamento, aveva ad interrompere il procedimento di affidamento preadottivo, e pur lasciando  il minore presso la famiglia affidataria, aveva consentito alla madre naturale di vederla.

Avverso tale provvedimento interponeva, con successo ,appello il PM; la Corte d’Appello accoglieva il gravame interposto e disponeva che il ripensamento poteva avvenire solo ed esclusivamente entro i sessanta giorni dal parto senza bisogno alcuno di verificare l’esistenza di uno stato di abbandono.

Difatti, sosteneva la Corte d’Appello  che il semplice inutile decorso dei sessanta giorni dal parto,determinava lo stato di adottabilità senza bisogno alcuno di indagini.

IL procedimento logico giuridico seguito dalla Corte di Cassazione parte dal presupposto in base al quale il diritto soggettivo ad essere genitori  giuridici ( oltre che biologici ) inerisce allo stato delle persone e, quindi, in quanto tale, diritto indisponibile e non estinguibile neanche per volere abdicativo.

La Cassazione ritiene, quindi , che la genitorialità giuridica sia irrimediabilmente compromessa con effetti stabilizzati per il futuro, solo con la dichiarazione di adottabilità e dell’affidamento preadottivo.

In merito al termine di sessanta giorni dalla nascita del bimbo, fissato dalla legge, la Cassazione afferma che questo deve essere sempre posto in relazione alla peculiarità del caso ed all’interesse del bimbo; non va inteso in modo assoluto ed avulso dalla realtà dei fatti.

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