Violenza sessuale, perché la nuova legge sul “dissenso” è un passo indietro per le vittime
La proposta di riforma della legge sulla violenza sessuale avanzata dal centrodestra sta sollevando forti critiche da parte di giuriste, associazioni e centri antiviolenza. Al centro del dibattito c’è una scelta tutt’altro che neutra: l’eliminazione del riferimento al “consenso” e la sua sostituzione con il concetto di “dissenso”. Un cambiamento che, secondo l’avvocata penalista Elena Biaggioni, rappresenta un grave arretramento nella tutela delle donne vittime di stupro.
Consenso e dissenso: una differenza sostanziale
La differenza tra i due termini non è solo linguistica, ma profondamente giuridica e culturale. Nel modello basato sul consenso, il principio è chiaro: solo un sì libero, esplicito e attuale rende lecito un rapporto sessuale. In assenza di consenso, si configura la violenza. È il modello sintetizzato nello slogan “solo sì è sì”, adottato dalla Convenzione di Istanbul e dalla maggior parte dei Paesi europei che hanno aggiornato le proprie leggi in materia. Il modello fondato sul dissenso, invece, sposta il fuoco della prova: non si chiede più se ci fosse un sì, ma se la vittima abbia espresso una “volontà contraria”. In concreto, questo significa che la persona che subisce violenza rischia di dover dimostrare di aver detto no, di aver resistito, di aver reagito in modo visibile e comprensibile.
Il ritorno dell’“onere di resistenza”
Secondo Biaggioni, questa impostazione riporta in vita un’idea che si pensava superata: l’onere di resistenza. In un processo penale, la vittima potrebbe essere interrogata su perché non ha urlato, perché non ha reagito, perché è rimasta immobile, perché non è fuggita. Una dinamica che alimenta la cosiddetta vittimizzazione secondaria, trasformando il processo in un giudizio sulla condotta della donna anziché sull’azione dell’aggressore. È una prospettiva particolarmente pericolosa se si considera che molte vittime, durante uno stupro, entrano in uno stato di freezing: restano paralizzate dal terrore, incapaci di reagire o di esprimere dissenso.
Una legge peggiorativa anche rispetto a quella attuale
La nuova formulazione, sottolinea l’avvocata, non è solo peggiore rispetto al testo approvato all’unanimità alla Camera, ma addirittura rispetto alla normativa vigente.
La Corte di Cassazione, infatti, interpreta già il reato di violenza sessuale in chiave consensualistica, in linea con la Convenzione di Istanbul e con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani. Lo ha confermato anche il GREVIO, il gruppo di esperti incaricato di monitorare l’applicazione della Convenzione, che nel rapporto pubblicato a dicembre 2025 ha espresso soddisfazione per l’allineamento della Cassazione italiana a una concezione del reato basata sul consenso.
Il falso mito dell’inversione dell’onere della prova
Uno degli argomenti principali del centrodestra contro l’introduzione del consenso è il rischio di violare la presunzione d’innocenza, spostando l’onere della prova sull’imputato. Ma, secondo Biaggioni, si tratta di una mistificazione. Le indagini per violenza sessuale funzionano già così: partono dalla denuncia della vittima e cercano riscontri, elementi oggettivi, contesto. Introdurre il consenso non significa credere automaticamente alla parola della donna, ma orientare le indagini sulla condotta dell’indagato, anziché scrutinare il comportamento della vittima.
Una questione culturale prima che giuridica
Alla base della resistenza verso il consenso, secondo l’avvocata, c’è una profonda incomprensione della violenza maschile contro le donne. La violenza sessuale continua a essere raccontata come un fraintendimento, un errore di comunicazione, quando in realtà è un esercizio di potere, controllo e sopraffazione.
In un Paese in cui solo il 10,5% delle violenze sessuali viene denunciato, una legge che rende più difficile dimostrare lo stupro rischia di allontanare ulteriormente le donne dalla giustizia, rafforzando il silenzio e l’impunità.
Consenso e dissenso: una differenza sostanziale
La differenza tra i due termini non è solo linguistica, ma profondamente giuridica e culturale. Nel modello basato sul consenso, il principio è chiaro: solo un sì libero, esplicito e attuale rende lecito un rapporto sessuale. In assenza di consenso, si configura la violenza. È il modello sintetizzato nello slogan “solo sì è sì”, adottato dalla Convenzione di Istanbul e dalla maggior parte dei Paesi europei che hanno aggiornato le proprie leggi in materia. Il modello fondato sul dissenso, invece, sposta il fuoco della prova: non si chiede più se ci fosse un sì, ma se la vittima abbia espresso una “volontà contraria”. In concreto, questo significa che la persona che subisce violenza rischia di dover dimostrare di aver detto no, di aver resistito, di aver reagito in modo visibile e comprensibile.
Il ritorno dell’“onere di resistenza”
Secondo Biaggioni, questa impostazione riporta in vita un’idea che si pensava superata: l’onere di resistenza. In un processo penale, la vittima potrebbe essere interrogata su perché non ha urlato, perché non ha reagito, perché è rimasta immobile, perché non è fuggita. Una dinamica che alimenta la cosiddetta vittimizzazione secondaria, trasformando il processo in un giudizio sulla condotta della donna anziché sull’azione dell’aggressore. È una prospettiva particolarmente pericolosa se si considera che molte vittime, durante uno stupro, entrano in uno stato di freezing: restano paralizzate dal terrore, incapaci di reagire o di esprimere dissenso.
Una legge peggiorativa anche rispetto a quella attuale
La nuova formulazione, sottolinea l’avvocata, non è solo peggiore rispetto al testo approvato all’unanimità alla Camera, ma addirittura rispetto alla normativa vigente.
La Corte di Cassazione, infatti, interpreta già il reato di violenza sessuale in chiave consensualistica, in linea con la Convenzione di Istanbul e con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani. Lo ha confermato anche il GREVIO, il gruppo di esperti incaricato di monitorare l’applicazione della Convenzione, che nel rapporto pubblicato a dicembre 2025 ha espresso soddisfazione per l’allineamento della Cassazione italiana a una concezione del reato basata sul consenso.
Il falso mito dell’inversione dell’onere della prova
Uno degli argomenti principali del centrodestra contro l’introduzione del consenso è il rischio di violare la presunzione d’innocenza, spostando l’onere della prova sull’imputato. Ma, secondo Biaggioni, si tratta di una mistificazione. Le indagini per violenza sessuale funzionano già così: partono dalla denuncia della vittima e cercano riscontri, elementi oggettivi, contesto. Introdurre il consenso non significa credere automaticamente alla parola della donna, ma orientare le indagini sulla condotta dell’indagato, anziché scrutinare il comportamento della vittima.
Una questione culturale prima che giuridica
Alla base della resistenza verso il consenso, secondo l’avvocata, c’è una profonda incomprensione della violenza maschile contro le donne. La violenza sessuale continua a essere raccontata come un fraintendimento, un errore di comunicazione, quando in realtà è un esercizio di potere, controllo e sopraffazione.
In un Paese in cui solo il 10,5% delle violenze sessuali viene denunciato, una legge che rende più difficile dimostrare lo stupro rischia di allontanare ulteriormente le donne dalla giustizia, rafforzando il silenzio e l’impunità.

