Notizie dall'Italia e dal mondo

Primo Piano

Senza reintegra, nuovo indennizzo

concordatoNapoli –(di Bonaventura Franchino) –La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9973/2013, depositata il 15 aprile, ha disposto che la mancata reintegra di un dipendente illegittimamente licenziato va sanzionata con una misura pecuniaria pari al 20% della retribuzione ; con ciò è stata parificata la forzosa inattività per colpa del datore di lavoro.

Con tale provvedimento è stata confermata la sentenza con cui la Corte d’Appello di Milano, ribaltando la sentenza di primo grado, accoglieva la tesi di un chirurgo che, sebbene in presenza di sentenza dichiarativa della illegittimità del licenziamento, non veniva mai reintegrato dal proprio datore di lavoro e, quindi, mai posto nelle condizioni di poter lavorare.

La Corte d’Appello aveva condannato la clinica, datrice di lavoro del chirurgo, al pagamento della somma di 35mila euro a titolo di danno patrimoniale e 50mila euro  a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, motivando tale risarcimento per la impossibilità ad effettuare interventi presso la clinica, da cui era stato licenziato, e dalla difficoltà di trovare altre occupazioni.

Nelle sue difese la clinica aveva fatto rilevare il fatto che l’art.18 dello statuto dei lavoratori ha natura risarcitoria e, quindi, natura assorbente nei confronti di ogni danno eventualmente subito dal lavoratore a seguito dell’illegittimo licenziamento.

La Corte, evidentemente di parere contrario alle posizioni datoriali, ha affermato che la predeterminazione legale del danno non esclude che il lavoratore possa chiedere il risarcimento del danno ulteriore, procurato dal ritardo nella reintegra che, nel caso in esame, è durato sei anni a seguito dei quali il lavoratore è andato in pensione.

Precisa la Corte che è lo stesso comportamento datoriale, che non ottempera con immediatezza all’orine di reintegra, ad esporlo a conseguenze ulteriori di natura risarcitoria, diversamente facilmente evitabili con la tempestiva ottemperanza del provvedimento di reintegra.

In conseguenza di ciò è da rilevare che non sussiste alcuna duplicazione del risarcimento, già effettuato con la corresponsione delle retribuzioni dovute, atteso che il danno ulteriore è solo eventuale e legato ad una omissione datoriale.  

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.