Se un lavoratore non sta bene può allontanarsi del luogo di lavoro senza avvisare il capo
Napoli ( – di Italo Faruolo – ) Se un lavoratore non si sente bene può legittimamente allontanarsi del luogo di lavoro anche senza aver sentito il capo. Basta che abbia annunciato il suo allontanamento ai colleghi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n.21215 del 14.10.2010 della sezione Lavoro) che ha bocciato il ricorso di un’azienda che aveva licenziato il suo dipendente adducendo come “giusta causa” l’assenza ingiustificata dal lavoro. L’azienda aveva optato per il licenziamento in tronco perché l’operaio, accusando dei malori durante il lavoro, era tornato a casa abbandonando il posto di lavoro senza avvisare il datore di lavoro ma limitandosi a parlarne con i colleghi. A casa era rimasto per altri tre giorni. Il dipendente, si legge in sentenza, era reduce da un grave infortunio sul lavoro ed era rientrato dopo un periodo di riposo. Per l’azienda quell’allontanamento dal lavoro doveva ritenersi ingiustificato e per questo aveva deciso di sanzionare il lavoratore con il licenziamento. Immediata la reintegra da parte del Tribunale del Lavoro di Larino, confermata anche dai giudici d’appello di L’Aquila che riconoscevano al lavoratore anche il diritto al risarcimento dei danni anche morali. In particolare il giudice del merito richiamava il principio già affermato dalla Cassazione, secondo cui, per stabilire in concreto l’esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e in particolare di quello fiduciario, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensità dell’elemento intenzionale, dall’altro la proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare la massima sanzione disciplinare. La Corte di cassazione ha ritenuto giusta secondo diritto la motivazione dei giudici di merito che, valutando conseguentemente gli atti, hanno espresso seri dubbi sulla effettiva gravità della mancanza che aveva condotto al licenziamento del lavoratore. In particolare hanno posto in evidenza
a) che la società poteva avere interesse ad approfittare dell’assenza del dipendente per liberarsi di lui, che era reduce da una lunga assenza per un grave infortunio sul lavoro imputabile alla responsabilità della datrice di lavoro;
b) che la stessa non aveva dedotto e provato alcun elemento utile per valutare la gravità del fatto, come sarebbe stato suo onere;
c) che non aveva esposto le ragioni per cui le mancanze contestate al lavoratore avrebbero cagionato la perdita di fiducia, alla luce delle mansioni affidate al lavoratore;
d) che, comunque, il comportamento tenuto nella circostanza dal lavoratore poteva ritenersi giustificato, su di un piano di buona fede, dal fatto che questi era reduce da un grave infortunio e aveva denunciato durante la giornata di lavoro disturbi in atto, tanto che alcuni colleghi (sia pure non autorizzati a concedergli permessi) gli avevano consigliato di ritornare a casa, sicché egli aveva potuto ritenere di essere in permesso o comunque assente giustificato quel giorno e nei giorni immediatamente successivi, non essendo stato poi avvisato dalla società del fatto che essa lo ritenesse viceversa assente ingiustificato.
