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Novità sul fallimento guidato

Napoli- (di Bonaventura Franchino) Fra i vari problemi affrontati , il “decreto sviluppo” ha apportato ulteriori modifiche (dopo quelle predisposte in tema di ristrutturazione del debito) tese ad introdurre nel sistema  economico e produttivo elementi di sviluppo. Ciò lo si è fatto cercando di far coesistere l‘esigenza del rispetto della par condicio creditorum con la ricerca di un equilibrio finanziario dell’imprenditore.

Con il decreto sviluppo sono state previste due ipotesi  : il ricorso al concordato “ con riserva “ ed il “concordato con continuità aziendale”.

Il ricorso al concordato con riserva si ha quando  l’imprenditore che versa in stato di crisi presenta istanza –ex art.161 legge fallimentare-  di concordato con riserva di integrarla con la proposta ed il piano entro un termine fissato dal giudice ( compreso tra 60 e 120 giorni prorogabile per ulteriori 60 giorni ). La norma prevede altresì la possibilità di presentare in alternativa –nel medesimo termine- un accordo per la ristrutturazione  del debito.

Questa prima fattispecie  è praticabile nelle ipotesi in cui l’impresa vive uno stato di crisi con elevata complessità di problemi e con la necessità di preservare  il patrimonio sociale dall’aggressione dei creditori.

Nei fatti la prima esigenza necessita di tempo, nel mentre la seconda di intervento urgente.

Attesa la peculiarità ed importanza di questo istituto, rilevato  che resta sempre quale scopo primario il soddisfacimento dei creditori, è necessario che l’imprenditore, intenzionato a dare vita a simile procedura, spieghi e motivi al giudice, in modo esaustivo e consequenziale, le ragioni a base della istanza, di guisa da consentire allo stesso di poter effettuare ogni valutazione in merito alla accoglibilità della istanza.

La seconda ipotesi di cui si parlava prima è quella- disciplinata dall’art.186 bis legge fallimentare-  che prevede la possibilità di formulare istanza di  “ concordato con continuità aziendale” . Nei fatti, la norma in esame, di carattere estremamente innovativo, prevede la possibilità della continuazione dell’esercizio dell’attività di impresa da parte del preponente ovvero la cessione dell’impresa in esercizio o il suo conferimento in newco. Questa ipotesi consente di evitare ripercussioni, anche di carattere penale, che conseguono al fatto di giungere al fitto di azienda onde continuare a tenere in vita l’azienda.

Oggi, con la previsione di tale istituto, è possibile mantenere in esercizio l’impresa eventualmente con il finanziamento di un terzo assistito dalla prededuzione in caso di fallimento.

L’esigenza della continuità aziendale viene  avvertita in special modo nelle ipotesi in cui il patrimonio aziendale è rappresentato da beni immateriali la cui valorizzazione è legata all’esercizio dell’impresa.

Ancora, particolare significato assume la norma nella parte in cui esclude l’applicazione delle norme in tema di capitale sociale  sino al momento della omologazione del concordato.

E’ questo un indice che mostra come il nostro legislatore abbia inteso affrontare la gestione della crisi della impresa  mediante l ‘assunzione di norme che interferiscono anche con la disciplina societaria.

Con ciò si è inteso offrire strumenti  che , se gestiti in modo appropriato, possono dare lusinghieri risultati sia  sotto il profilo del recupero dell’impresa che del soddisfacimento dei crediti.

 

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