Licenziato dipendente Eav: Malattia simulata per partecipare a partita di calcio di prima categoria
Il 5 settembre 2024, la Corte di Cassazione Sezione Lavoro ha confermato con l’ordinanza 23852 la legittimità del licenziamento disciplinare di un dipendente dell’EAV (Ente Autonomo Volturno), azienda di mobilità partecipata della Regione Campania. Il dipendente, che si era dichiarato in malattia, è stato scoperto a partecipare a una partita di calcio professionistico nel campionato di Prima Categoria, violando così gli obblighi di correttezza e lealtà verso il datore di lavoro.
I Fatti
L’episodio risale al 27 e 28 ottobre 2017, quando il lavoratore, nonostante avesse comunicato all’azienda il proprio stato di malattia, ha partecipato attivamente a una partita di calcio che richiedeva un significativo sforzo fisico. L’EAV, insospettita dalle circostanze, ha avviato delle indagini private, grazie alle quali è stato possibile accertare il comportamento fraudolento del dipendente.
Le Conseguenze
In seguito alla scoperta, l’azienda ha proceduto con il licenziamento disciplinare del lavoratore, ritenendo il suo comportamento una grave violazione dei doveri contrattuali. Il dipendente ha deciso di impugnare il provvedimento, ma sia la Corte d’Appello di Napoli che la Suprema Corte hanno confermato la legittimità del licenziamento.
Le Motivazioni della Sentenza
Secondo la Corte di Cassazione, la partecipazione a una partita di calcio professionistico, che implica un considerevole impegno fisico, dimostra chiaramente che il lavoratore era in grado di svolgere attività che richiedono sforzi fisici, contraddicendo quindi le ragioni addotte per la malattia. Nella sentenza, si afferma che “il comportamento del dipendente, che ha simulato una falsa malattia per ottenere un vantaggio indebito, costituisce una grave violazione degli obblighi di correttezza, lealtà e diligenza”.
Implicazioni e Precedenti
La sentenza sottolinea come l’abuso del diritto alla malattia, utilizzato per fini personali e a scapito dell’azienda, possa portare a severe sanzioni, fino al licenziamento. Questo caso stabilisce un importante precedente per i dipendenti che tentano di usufruire del congedo per malattia senza giusta causa, in particolare se scoperti a svolgere attività fisicamente impegnative durante il periodo di assenza giustificata.
I Fatti
L’episodio risale al 27 e 28 ottobre 2017, quando il lavoratore, nonostante avesse comunicato all’azienda il proprio stato di malattia, ha partecipato attivamente a una partita di calcio che richiedeva un significativo sforzo fisico. L’EAV, insospettita dalle circostanze, ha avviato delle indagini private, grazie alle quali è stato possibile accertare il comportamento fraudolento del dipendente.
Le Conseguenze
In seguito alla scoperta, l’azienda ha proceduto con il licenziamento disciplinare del lavoratore, ritenendo il suo comportamento una grave violazione dei doveri contrattuali. Il dipendente ha deciso di impugnare il provvedimento, ma sia la Corte d’Appello di Napoli che la Suprema Corte hanno confermato la legittimità del licenziamento.
Le Motivazioni della Sentenza
Secondo la Corte di Cassazione, la partecipazione a una partita di calcio professionistico, che implica un considerevole impegno fisico, dimostra chiaramente che il lavoratore era in grado di svolgere attività che richiedono sforzi fisici, contraddicendo quindi le ragioni addotte per la malattia. Nella sentenza, si afferma che “il comportamento del dipendente, che ha simulato una falsa malattia per ottenere un vantaggio indebito, costituisce una grave violazione degli obblighi di correttezza, lealtà e diligenza”.
Implicazioni e Precedenti
La sentenza sottolinea come l’abuso del diritto alla malattia, utilizzato per fini personali e a scapito dell’azienda, possa portare a severe sanzioni, fino al licenziamento. Questo caso stabilisce un importante precedente per i dipendenti che tentano di usufruire del congedo per malattia senza giusta causa, in particolare se scoperti a svolgere attività fisicamente impegnative durante il periodo di assenza giustificata.