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Licenziamento per molestie sessuali e diritto alla privacy

Napoli – (di Italo Faruolo ) – Nella sentenza n. 18279 del 05/08/2010 la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che il richiamo ad opera di una parte processuale al doveroso rispetto del diritto (suo o di un terzo) alla privacy – cui il legislatore assicura in ogni sede adeguati strumenti di garanzia – non può legittimare una violazione del diritto di difesa, diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 24, comma 2, Cost.) che non può incontrare, nel suo esercizio, ostacoli ed impedimenti nell’accertamento della verità materiale a fronte di gravi addebiti (nella specie, asserite molestie sessuali nei confronti di una collega di lavoro), suscettibili di determinare ricadute pregiudizievoli per la controparte in termini di irreparabile danno alla sua onorabilità o la perdita di altri diritti fondamentali (come il diritto al posto di lavoro). La Corte ha così rigettato il ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli da parte di un datore di lavoro che anche in primo grado aveva sentito dichiarata la illegittimità del licenziamento intimato ad un proprio dipendente al quale aveva contestato il tentativo che sarebbe stato operato durante l’orario di lavoro e nei locali aziendali di baciare o toccare una collega di cui il datore di lavoro aveva però taciuto il nome all’atto della contestazione. La  Corte di Appello di Napoli ha ribadito che la lettera di contestazione era  priva di necessari elementi identificativi con riguardo alle modalità della condotta tenuta dal ricorrente nei confronti dell’ignota collega. La stessa Corte territoriale ha osservato che le giustificazioni del datore di lavoro circa la presunta tutela della “riservatezza” della dipendente coinvolta non avrebbero potuto prevalere sul diritto di difesa del lavoratore licenziato di conoscere il nominativo della persona offesa dal comportamento a lui attribuito . Ricorreva in Cassazione il datore di lavoro osservando che l’omissione dell’indicazione del nominativo della lavoratrice molestata, trova giustificazione nei principi che presiedono alla tutela della c.d. privacy, non potendosi far prevalere il diritto di difesa del ricorrente su quello della tutela della riservatezza della lavoratrice vittima dell’episodio.

La Cassazione, di contro, ha osservato relativamente al diritto di riservatezza, che l’operazione di bilanciamento degli interessi in gioco può condurre ad un arretramento di tutela dei dati personali tutte le volte in cui nel conflitto di interessi il grado di lesione della dignità dell’interessato sia di ridotta portata rispetto a quella che subirebbe il diretto antagonista, non potendo consentirsi all’interessato di trincerarsi dietro l’astratta qualificazione del suo diritto sì da limitare in maniera rilevante il diritto di difesa della controparte.

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