Ex mariti rassegnatevi a pagare!
Napoli (di Italo Faruolo) – La ex moglie ha diritto all’assegno di divorzio da parte del marito anche se percepisce già un canone di locazione di un appartamento comprato con la liquidazione di lui, un piccolo stipendio da baby sitter e una pensione. Nel caso di specie il marito, chiedeva nel 2001 al Tribunale di Brescia che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La moglie però chiedeva un assegno di mantenimento per sé e per il figlio, maggiorenne e con lei convivente, nonché l’assegnazione della casa coniugale. Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 2006, accoglieva la domanda di divorzio, liquidando in favore della moglie l’assegno divorzile mensile revocando l’assegnazione della casa coniugale di proprietà del marito, assegnata anni prima nel procedimento di separazione, stante la raggiunta indipendenza economica del figlio. La sentenza veniva confermata in appello e il marito proponeva ricorso innanzi ai supremi giudici deducendo che la moglie non aveva dimostrato l’assenza di mezzi per mantenere il pregresso tenore di vita e l’impossibilità di procurarseli e non risultando dalla sentenza impugnata la prova di tale assenza ed avendo i giudici di merito basato le proprie decisioni unicamente sulle condizioni economiche del marito, senza nulla dire circa la condizione economica della moglie e i criteri indicati dall’art. 5 della legge sui divorzio. Ed ancora avrebbero errato nel non avere considerato i redditi immobiliari e pensionistici della moglie, il reddito derivante dal lavoro quale babv-sitter, nonché nel non avere tenuto conto della somma di lire 185.000.000 ricevuta da esso ricorrente in seguito a divisione dei beni comuni. La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 24160, depositata il 17 novembre 2011, ha rigettato il ricorso precisando che in tema di determinazione dell’assegno di divorzio il giudice non deve darne giustificazione con riferimento a tutti i parametri di riferimento indicati dall’art. 5 della legge sul divorzio, potendo considerare prevalente quello basato sulle condizioni economiche delle parti ritenendolo sufficiente al fine di determinarne l’importo, implicitamente ritenendo la mancanza di elementi che possano indurre a una diversa determinazione.
