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Riforme:è il turno del processo amministrativo

Napoli (di Bonaventura Franchino) – Da oggi  3 ottobre entrano in vigore le modifiche apportate dal decreto legislativo 160/2012al testo unico sul processo presso i TAR e Consiglio di Stato.ujhmk.

Dopo le modifiche apportate nel 2010 con il decreto legislativo n. 104, oggi il governo interviene nuovamente per apportare dei ritocchi al processo amministrativo alla luce della sua applicazione pratica che sino ad oggi vi è stata.

Nei fatti si tratta di un lifting tesi a dare maggiore sicurezza ed efficienza al codice processuale che sino ad oggi, nonostante le pessimistiche previsioni, si è mostrato alquanto efficace ed idoneo a smaltire una gran mole di giudizi arretrati.

Le modifiche oggi apportate sono il frutto del lavoro di una commissione composta da quaranta esperti scelti tra professori, magistrati ed avvocati.

La commissione, a conclusione dei suoi lavori, aveva prospettato diverse modifiche da apportare fra le quali solo alcune sono state recepite dal governo e fatte oggetto delle modifiche apportate; difatti alcune questioni, come ad esempio i ricorsi in materia elettorale, sono stati lasciati sullo sfondo.

Analogamente, mentre la commissione aveva previsto la possibilità di impugnare tutti gli atti lesivi del procedimento elettorale, la modifica ha disposto solo per le ipotesi di esclusioni; il tutto, nel timore di eventuali impennate di ricorsi e del conseguente rischio di paralisi del meccanismo elettorale.

Le modifiche apportate sono intervenute in tema di competenza; difatti prevedendo che il giudice deve verificare sin dall’inizio e di sua iniziativa la propria competenza, hanno reso la competenza territoriale non più derogabile.

Se rileva la sua incompetenza non potrà adottare neanche i provvedimenti cautelari eventualmente chiesti dal ricorrente .

Le parti hanno un termine prefissato di sessanta giorni entro i quali poter eccepire l’incompetenza; spirato tale termine la questione è da ritenere definita.

Altro tema trattato dalla riforma è quello relativo alla richiesta di risarcimento danni conseguente alla mancata esecuzione di una sentenza; difatti, in simile ipotesi, il ricorrente ha il diritto a  farsi liquidare i danni conseguenti alla mancata esecuzione della sentenza. In aggiunta è possibile chiedere in separata sede il risarcimento dei danni.

Il termine per richiedere il risarcimento danno è stato fissato in 120 giorni e non già cinque anni previsto nelle ipotesi di risarcimento danni in materia civile.

E’ stato previsto che sia gli atti del giudice che quelli delle parti possano essere sottoscritti con firma digitale.

Analogamente a quanto si verifica nel processo civile, ridimensionando notevolmente la figura del domiciliatario, è stata prevista l’indicazione del telefax  e l’indirizzo di posta certificata del procuratore .

Oltre a quanto detto sopra, è stata prevista l’ipotesi in cui il ricorrente formuli un ricorso, palesemente infondato, finalizzato solo a ritardare gli effetti dell’atto impugnato; ebbene, in tale ipotesi, il ricorrente può essere condannato a pagare una sanzione da due a cinque volte il contributo unificato.

Nelle ipotesi in cui il giudice decide sulla condanna alle spese valuta anche la chiarezza e la sintesi degli atti; è stato previsto che un atto poco chiaro o “nebuloso” può influenzare in negativo la condanna.

Una nuova regola è stata fissata prevedendo la possibilità di ricorrere in tutte le ipotesi in cui la PA

ometta di rispondere; sono state fissate nuove regole con le quali il giudice adito definisce il provvedimento da emanare a cura della pubblica amministrazione.

Queste nuove regole consentiranno di ottenere giustizia entro termini di gran lunga più brevi rispetto al passato.

In ultimo, è stata prevista la possibilità in capo agli interessati di impugnare gli atti lesivi del diritto a partecipare alle elezioni.

In tali ipotesi il ricorso andrà pubblicato sul sito internet della giustizia amministrativa.

In ultimo, è da evidenziare come gli operatori della giustizia siano stati invitati a redigere atti più chiari e quindi a predisporre atti completi in ogni loro parte;  alla stregua di quanto previsto nei giudizi civili, debbono essere specificati in modo preciso i dati del ricorrente, l’oggetto della domanda, esposti dettagliatamente i fatti ed indicati i motivi su cui fonda il ricorso, i mezzi di prova di cui si intende avvalere ed i provvedimenti che vengono richiesti al giudice; l’atto, ovviamente va sottoscritto.

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