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Riforma Fornero: nuovi motivi di sovraffollamento nei tribunali

NAPOLI (di Bonaventura Franchino) – La legge Fornero, entrata in vigore il 18 luglio, ha previsto delle corsie preferenziali per i procedimenti ad oggetto la impugnativa dei licenziamenti e la qualificazione dei rapporti di lavoro elevando da tre a quattro le fasi processuali; difatti è stata creata una prima fase sommaria nell’ambito della quale il giudice designato dovrà disporre la comparizione delle parti entro quaranta giorni dal deposito del ricorso; questa prima fase processuale –di urgenza- si conclude con una ordinanza che è impugnabile in Tribunale entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza; con il ricorso vengono poste le stesse domande contenute nel ricorso d’urgenza; in tale fase processuale, così come accade nel vigente codice processuale, è prevista la costituzione del convenuto fino a dieci giorni prima mediante il deposito di memoria; analogamente a quanto già in vigore, il ricorso in opposizione, in uno al decreto di fissazione di udienza, vanno notificati –con il rispetto del termine di trenta giorni al convenuto.

In questa fase il giudizio segue le cadenze già in vigore e quindi vengono sentite le parti ed istruita la causa. Si conclude con sentenza che si impugna con reclamo da depositare entro trenta giorni  avanti la Corte d’Appello che deve fissare l’udienza da tenersi entro sessanta giorni; anche in questa fase è prevista la possibilità di sospendere l’efficacia della sentenza per gravi motivi. Il processo è analogo a quello già in vigore e si esaurisce con sentenza che è ricorribile in Cassazione entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica.

Aver creato questo sistema, lasciando inalterata la struttura ed organizzazione giudiziaria significa aver previsto una fase processuale in più rispetto a quelle attuali a costo zero cioè senza investire nulla in termini di personale ed attrezzature; il tutto equivale ad una nuova forma di affollamento giudiziario con notevole detrimento delle cause in corso ovvero di quelle aventi oggetto diverso.

Anche questo è un evidente segnale che ci fa intendere come il progettista di questa norma non è a conoscenza delle aule di giustizia e dei problemi che essa attraversa.

Difatti, creare una nuova fase processuale, prevedere delle corsie privilegiate per le citate tipologie processuali, senza un incremento dei sistemi informatici, delle strutture e di personale, di certo creerà una situazione di emergenza assolutamente non giustificabile.

L’augurio è che, in corso d’opera vengano adottati i provvedimenti e gli accorgimenti idonei a garantire una piena efficienza ed una equità nel trattare i giudizi ad oggetto materie di lavoro.

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