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Cronaca

Migliorata la tutela dei consumatori

77943-immagineNapoli ( di Bonaventura Franchino) – Il 6 febbraio scorso è stato definitivamente approvato un decreto legislativo con cui, recependo la direttiva europea  2011/83/UE, ha apportato sostanziali modifiche al codice al consumo così come disciplinato dal dlgs 206/2005.

Tale normativa, che entrerà in vigore dal 14 giugno, pone in essere maggiori tutele in favore del cittadino consumatore.

Anche in questo caso, la nostra legislazione prende le mosse dalla normativa comunitaria

Una delle novità più interessanti è la equiparazione delle vendite effettuate fuori dai locali adibiti ad attività di vendita ( ad es. vendite a domicilio ) con quella vigente a tutela dei contratti stipulati a distanza ( ad es televendite, vendite effettuate tramite il telefono), ponendo fine  alla differenza tra le due categorie contrattuali che prendevano vita da una tempistica diversa di intervento del legislatore .

E’ stata fissata la soglia di €. 50,00 al di sotto della quale non è possibile applicare la tutela cui riferiamo; viene conservata in modo immutato la previsione di tutela antielusiva  tesa ad impedire di sottrarre al consumatore la tutela posta in suo favore mediante la forzosa divisione del contratto in una serie di contratti ; nei fatti se tra il consumatore ed il fornitore intervengono una serie di contratti, di valore unitario inferiore ai 50 euro ma complessivamente superiori a tale importo, la disciplina normativa di cui si tratta è comunque applicabile.

E’ stata ampliata la così detta informazione precontrattuale cui il fornitore deve garantire al consumatore prima della conclusione di contratto stipulato a distanza o fuori dai locali commerciali. A tal proposito, è opportuno evidenziare come l’intervento legislativo in merito agli obblighi di informazione precontrattuali assume particolare rilievo dal momento che tale obbligo è stato esteso anche ai contratti diversi da quelli “ a distanza”  e stipulati fuori dai locali commerciali; con ciò si ritiene estesa la disciplina cui riferiamo anche a tutti i contratti stipulati dai consumatori .

Di particolare rilievo è la estensione di tale normativa ai contratti di somministrazione di acqua, energia elettrica, gas ,etc.; a ciò fanno eccezione le vendita di acqua, gas o elettricità in quantità limitata ( ad es. acqua minerale imbottigliata, pile , gas in bombole ).

Viene, altresì, previsto un obbligo di informazione precontrattuale attenuato per i contratti di riparazione o manutenzione trattati fuori dai locali commerciali che abbiano esecuzione immediata e siano di valore non superiore ai 200 euro.

Tra le novità più importanti è utile sottolineare quella relativa ad offerte telefoniche che impedisce la conclusione del contratto se l’offerta telefonica non viene seguita da accettazione scritta da parte del consumatore.

Altro elemento importante è il termine fissato per il recesso che viene elevato dagli attuali 10 giorni a 14 giorni; analogamente rilevante è la uniformità del termine anche in ipotesi di transazioni transfrontaliere. Altra innovazione rilevante è la parte in cui pone l’obbligo della informazione circa la possibilità di recedere dal contratto prevedendo, in simili ipotesi il diritto di recesso può essere esercitato in un anno e 14 giorni in luogo dei previsti 60 giorni. A tal proposito è previsto l’obbligo in capo al fornitore di consegnare al consumatore modelli di dichiarazioni tipo da impiegare in ipotesi di recesso.

Altra importante modifica apportata è quella relativa alla impossibilità di restituzione del bene in modo integro; nello specifico con la nuova normativa è prevista la possibilità di restituire il bene da parte del consumatore che, in ipotesi di negligente custodia, dovrà corrispondere al fornitore l’equivalente della riduzione di valore del bene.

In ultimo, è da segnalare altresì che il venditore si reputa adempiente solo nel momento in cui consegna il bene al consumatore il quale diviene responsabile della sua manutenzione .

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