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Legge Fornero, è necessaria chiarezza ed uniformità

NAPOLI (di Bonaventura Franchino) – Con l’ordinanza del Tribunale di Milano, con cui si è ritenuto ritenuto non applicabile la tutela di cui alla legge 92/2012  nelle ipotesi in cui si va ad impugnare il licenziamento anche nei confronti di chi è effettivo titolare del rapporto di lavoro sottostante e non solo nei confronti di chi formalmente ha costituito il rapporto.( somministrazione ) ovvero a quelle che riguardano anche il requisito dimensionale dell’impresa, sulla genuinità dell’appalto dei servizi, si è aperto ampio dibattito a livello nazionale che ha coinvolto i maggiori uffici giudiziari, ognuno dei quali ha mostrato posizioni diverse fra loro.

La problematica nasce circa la individuazione delle cause da trattare con il rito sommario introdotto con la normativa disciplinata dall’art. 1, commi 47 e 48 L 92/2012 ( tale normativa, ha introdotto, una nuova fase, avente carattere sommario che si conclude con un’ordinanza e viene seguita dalla fase di merito ) con l’avvertita esigenza di cercare di delimitarne ò’applicabilità al fine di non creare eccessivo sovraffollamento.

Oltre a quanto sopra detto, è da ritenere aperta altra problematica vertente circa l’obbligatorietà o meno della operatività della normativa, di cui alla legge Fornero, nell’ambito di applicazione dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori.

In relazione a tale problematica si ha notizia che si regolino in modo affermativo vari Tribunali; difatti in alcuni casi si verifica che detta normativa viene applicata d’ufficio anche nelle ipotesi di mancato ricorso da parte del lavoratore.

In particolare il Tribunale di Roma  non ha ancora assunto una precisa posizione sia in merito alla obbligatorietà che della applicazione del rito sommario nelle cause di cui sopra si è detto; invece, Tribunale di Firenze ha diffuso un comunicato,a firma di tutti i magistrati componenti la sezione lavoro, con cui dichiarano di ritenere facoltativo il ricorso alla procedura sommaria demandando nei fatti al ricorrente di valutare –in base ai propri interessi- l’opportunità di ricorrere al nuovo giudizio sommario o procedere secondo il rito ordinario .

Il Tribunale di Napoli nei giorni scorsi ha emesso ordinanza con cui ha disposto, l’accertamento ,in via incidentale, circa la titolarità del rapporto di lavoro in ipotesi di soggetto diverso da chi ha intimato il licenziamento, assumendo, così,una posizione differente da quella del Tribunale di Milano.

A tal proposito è bene precisare che, nel mentre quella espressa dal Tribunale di Milano è una posizione univoca quella del Tribunale Napoli è da ritenere provvedimento assunto in via autonoma dal magistrato e non sia rappresentativa dell’orientamento della sezione. Difatti, la dr.ssa Musella, Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, ha accolto l’ordinanza del magistrato con molte perplessità.

Dai fatti esposti appare stringente, a due mesi dalla entrata in vigore della nuova normativa, l’esigenza di chiarire alcuni punti di rilevante importanza quale l’obbligatorietà o meno della tutela di cui alla legge fornero nell’ambito dell’applicazione dell’art.18 dello statuto dei lavoratori e la delimitazione dei confini circa le cause che debbono essere trattate con il nuovo rito…

Infatti, le problematiche poste dal Tribunale di Milano non vanno considerate peregrine o prive di fondamento, in quanto pongono questioni di rilevante interesse, nel considerare un giudizio sommario non idoneo a poter procedere ad un accertamento compiuto circa la titolarità del rapporto di lavoro ovvero il requisito dimensionale e la genuinità di contratti di appalto.

Appare quanto meno urgente intervenire chiarendo tale problematica al fine di evitare il verificarsi di conseguenze negative da una applicazione non coerente della normativa sopra descritta

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