Il cassiere ruba solo 5 euro ? Non può essere licenziato.
Napoli – (di Italo Faruolo ) – ” In caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, essendo determinante, ai fini del giudizio di proporzionalità, l’influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza, sicché l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto”. Sulla base di tale principio la Corte di Cassazione, con sentenza n. 17739 del 29 agosto 2011, ha rigettato il ricorso di un grande magazzino avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello dichiarava illegittimo il licenziamento di un cassiere – per aver prelevato la somma di 5 euro dall’incasso – e condannava la società a reintegrare il lavoratore e a risarcire il danno. Di contro la difesa del datore di lavoro sosteneva che la Corte d’appello non solo ha dato valore preminente, se non esclusivo, alla mancanza di recidiva e alla tenuità del danno subito dalla datrice di lavoro, ma ha anche del tutto omesso di esaminare la contrattazione collettiva e di dare rilievo al grado di affidamento richiesto per le particolari mansioni di cassiere svilendo così, fino ad annullarla, la valutazione dell’intensità dell’elemento intenzionale. Ed ancora, i giudici di merito non hanno preso in considerazioni le continue lamentele giunte alla direzione da parte della clientela. Sottolineano invece i giudici di legittimità: la Corte d’appello ha giustamente ristretto la l’ambito del giudizio soltanto con riferimento alla sottrazione di 5 euro di cui sopra, mentre la circostanza relativa alle lamentele dei clienti sui resti sbagliati in proprio danno, non è stata oggetto di alcuna contestazione disciplinare e quindi non può essere introdotta come elemento integrativo della condotta effettivamente contestata e sanzionata; condotta certamente scorretta e da sanzionare ma che, per un lavoratore mai prima sanzionato e dipendente dalla società appellata ormai da quattordici anni, ben avrebbe potuto essere punita con una sanzione conservativa, anche sospensiva, di minore gravità rispetto al licenziamento, essendo da presumere che il dipendente per il fatto di essere stato scoperto e sanzionato, si sarebbe astenuto dal ripetere simile comportamento.
