Esercitare prima dell’iscrizione all’Albo può costare caro al neo avvocato
Napoli – (di Italo Faruolo) – Ai fini dell’esercizio della professione forense non è sufficiente aver superato l’esame, ma è necessaria l’iscrizione ufficiale nell’Albo degli Avvocati. In caso contrario si commette esercizio abusivo della professione. Così si è espressa la Cassazione, con la sentenza 13 luglio 2011, n. 27440.
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 22/10/2008, riformando la decisione di assoluzione adottata dal locale Tribunale, dichiarava il giovane professionista colpevole del reato di abusivo esercizio della professione di avvocato perché, senza essere iscritto nel relativo albo professionale, aveva prestato assistenza legale, nell’ambito di una procedura di riparazione per ingiusta detenzione.
I Giudici di secondo grado rilevavano che il ricorrente, una settimana dopo avere superato l’esame di abilitazione per avvocato e prima ancora di essere iscritto nel relativo albo, aveva assunto l’incarico professionale di assistere, nella procedura innanzi citata, il proprio cliente, autenticandone la firma in calce al mandato difensivo e provvedendo a depositare tale atto presso la cancelleria dello Corte d’Appello di Napoli, competente a provvedere; l’atto posto in essere dall’imputato rientrava tra gli atti tipici della professione di avvocato, in quanto alla stessa riservato in via esclusiva, con l’effetto che il suo espletamento da parte di soggetto non ancora iscritto nell’albo professionale (l’iscrizione era intervenuta soltanto la settimana successiva a quella della raccolta del mandato) integrava la fattispecie di reato contestata. Il giovane avvocato proponeva ricorso per cassazione, deducendo che l’istanza predisposta nell’interesse del suo cliente era finalizzata ad ottenere solo la restituzione degli atti processuali riguardanti il suo procedimento e il mandato conferito andava inteso come mera delega al ritiro di tali atti, attività questa non rientrante tra quelle riservate in via esclusiva all’avvocato. La Suprema Corte ritiene, invece, che è indubbio che l’autenticazione della sottoscrizione del mandato difensivo è atto tipico della professione forense e, in quanto tale, riservato a chi legittimamente tale professione può esercitare. Ne consegue che è abusivo l’esercizio della professione di avvocato da parte di colui che, pur avendo conseguito l’abilitazione statale, non sia iscritto all’albo professionale, considerato che tale iscrizione è imposta da norma cogente quale condizione inderogabile per l’esercizio della professione.
