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Diritto all’anonimato della madre: la corte costituzionale concede la possibilità di revoca

adozione-fatta-esteroNapoli ( di Bonaventura Franchino) Con la sentenza del 25 settembre la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 28, settimo comma  L. 184/83, nella parte in cui non prevede la possibilità per la madre di revocare il diritto all’anonimato espresso al momento della nascita.

Tale sentenza interviene perché sollecitata dalla Corte dei diritti di Strasburgo ad equilibrare il diritto all’anonimato della madre con quello del figlio alla propria identità.

Nei fatti, prima di tale pronunciamento, la legislazione italiana era assolutamente sbilanciata verso il diritto alla riservatezza della madre; difatti, già nel 2005 era intervenuta ribadendo la legittimità della normativa, oggi nuovamente presa in esame.

Con la sentenza, oggi in commento, la Corte ha stabilito il principio secondo cui, se il figlio chiede di poter accedere ad informazioni circa le proprie origini, la madre, pur conservando il diritto all’anonimato, può revocarlo.

Questa consente la ricostruzione della propria vita, di poter evitare la rimozione di parte importante della propria vita e di tutelare  diritti contrapposti egualmente meritevoli  di rispetto.

Nei fatti, sono contrapposti la tutela delle madri che partoriscono figli “orfani” dalla nascita cancellando definitivamente tale momento ,c on il diritto di tanti figli adottivi che non conoscono le proprie origini e cercano le proprie radici.

Fino ad oggi la nostra legislazione aveva sempre adottato per la irreversibilità della scelta  dell’anonimato, fatta dalla madre al momento del parto

Infatti il ricongiungimento era impossibile per la legge italiana: per poter valicare questo muro insormontabile era necessario  il decorso di cento anni, un tempo tale da far ritenere assolutamente impossibile per un figlio adottivo di potersi riappropriare della propria identità, di parte importante della propria vita.

Con la sentenza di cui parliamo,invece, la Corte ha dato la possibilità alla madre, cui viene fatta richiesta da parte del figlio, di poter revocare la scelta dell’anonimato.

Quindi , se la madre lo riterrà, potrà revocare la scelta dell’anonimato, dando la possibilità al figlio, che ne ha fatto richiesta, di poter ricostruire parte importante della propria vita, della propria storia.

La presente sentenza, anche se allo stato ancora non se ne conoscono le motivazioni, non avrà effetti alcuni in materia di successioni.

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