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Contratto interinale: penale ridotta in caso di sua violazione

interinaleNapoli – ( di Bonaventura Franchino ) Con la sentenza n. 1148 del gennaio 2013, la Corte di Cassazione ha stabilito che il limite massimo, fissato dalla l 183/2010 ( c.d. collegato lavoro ) in tutte le ipotesi di conversione dei contratti a termine, deve applicarsi anche nelle ipotesi di somministrazione di manodopera, ossia quella fattispecie complessa di rapporto di lavoro introdotta dal D. lgs. n° 276 del 2003, in sostituzione del lavoro interinale.

Tale rapporto di lavoroi prevede il coinvolgimento di tre soggetti :il lavoratore, l’utilizzatore, un’azienda pubblica o privata che necessita di tale figura professionale e il somministratore, un’Agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro che stipula un contratto con il lavoratore;

Per la prima volta, dall’entrata in vigore del collegato lavoro, la suprema corte assume una posizione netta su una problematica, che nel corso degli ultimi anni, ha ricoperto notevole importanza sollecitando vari pronunciamenti della giurisprudenza di merito, molto spesso in contrasto fra loro.

Tutta la problematica ha genesi simile a molte altre che occupano la vita giudiziaria, ovvero la formulazione normativa che molto spesso ( forse perché frutto di infinite mediazioni e/o compromessi politici ) è poco chiara e, quindi, fautrice di interpretazioni, molto spesso, divergenti .

Difatti, l’art. 32, comma 5 del collegato lavoro, prevede che, nell’ipotesi di provvedimento giudiziale di conversione , il datore di lavoro deve essere tenuto a risarcire il danno computando lo stesso in un importo variabile tra le 2,5 mensilità e dodici dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Nel formulare tale principio, la norma usa l’espressione “ conversione del contratto a tempo determinato” che non lascia comprendere la sua esatta valenza e estensione.

Sulla scorta di tale normativa molte sentenze di merito hanno ritenuto la stessa applicabile anche alle ipotesi della somministrazione; non sono mancati,invece, sentenze che hanno argomentato diversamente.

La sentenza ,di cui parliamo oggi, ha dissipato ogni dubbio occupandosi del lavoro interinale; difatti, tale provvedimento ha disposto che, il tetto delle 12 mensilità deve essere applicato in ogni circostanza in cui esiste un contratto che abbia una durata determinata e si verifica una causa di conversione del rapporto a tempo indeterminato.

La prima delle due condizioni si verifica quando ci si trova al cospetto di contratto interinale che per sua natura è contratto di lavoro a termine.

La seconda condizione si verifica allorchè il giudice ritiene di dover annullare il contratto interinale; con il verificarsi delle due condizioni si determinano due conseguenze, la conversione in contratto a tempo indeterminato e la mutazione della titolarità del rapporto che dall’agenzia per il lavoro passa in capo all’utilizzatore.

La corte precisa inoltre che la conversione si attua ed il conseguente provvedimento non muta se a determinarla sia un vizio presente nel contratto di lavoro o nel contratto commerciale di fornitura di manodopera.

La sentenza che qui ci occupa avrà certamente grande impatto nei giudizi pendenti in materia di lavoro  interinale e somministrazione di manodopera in quanto la regola che fissa il tetto delle mensilità ha efficacia immediata su tutte le cause ancora non passate in giudicato.

Quindi, anche le cause pendenti in sede di appello dovranno recepire tale principio, riducendo nei termini indicati dalla sentenza il limite delle mensilità previste a titolo di risarcimento

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