Collegato lavoro: modificata profondamente la disciplina del rapporto di lavoro
Napoli – (di Italo Faruolo)- Il 19 ottobre 2010 la legge 183/2010 (c.d. Collegato lavoro) ha modificato profondamente la disciplina del rapporto di lavoro. Vediamo le più importanti novità che riguardano milioni di lavoratori e datori.
Arbitrato. All’atto dell’assunzione, comunque non prima della conclusione del periodo di prova (se la prova non è prevista, dopo 30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro), il lavoratore decide se ricorrere all’arbitrato in caso di future controversie, con esclusione delle controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro. A tal fine, sottoscrive una clausola compromissoria che, pertanto, sarà valida per ogni lite. Come detto resta escluso il licenziamento per il quale resta obbligatorio ricorrere al giudice ordinario.
I controlli del giudice. 1) Rapporto di lavoro. Il controllo del giudice, su tutte le clausole generali relative ai rapporti di lavoro (ivi comprese le ipotesi d’instaurazione, di esercizio dei poteri datoriali, di trasferimento di azienda e di recesso), riguarda esclusivamente l’accertamento del presupposto di legittimità e non può estendersi al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che sono di esclusiva competenza datoriale. 2) Qualificazione del rapporto di lavoro. Il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. 3) Licenziamento. Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice deve tenere conto anche delle tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo presenti nei Ccnl e nei contratti di assunzione se stipulati con assistenza delle Commissioni di certificazione. Inoltre, nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento, il giudice deve tenere conto di elementi e parametri fissati dai Ccnl e, in ogni caso, deve considerare le dimensioni e le condizioni dell’attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l’anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento
Nuovo termine di decadenza per impugnare i licenziamenti. Il licenziamento deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal momento in cui il lavoratore ha avuto notizia delle motivazioni. L’impugnazione è inefficace se nel successivo termine di 270 giorni non viene seguita dal deposito del ricorso in tribunale, ovvero dalla richiesta del tentativo di conciliazione (ora facoltativo) o dall’arbitrato.
Lotta al lavoro sommerso e nero . In caso di impiego di lavoratori subordinati “in nero” si applica la nuova sanzione da 1.500 a 12 mila per ciascun lavoratore irregolare, più 150 euro per ogni giorno di lavoro nero. La sanzione è invece da euro 1.000 ad euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare nel caso in cui risulti regolarmente occupato successivamente (più 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare). Inoltre le sanzioni civili connesse sono aumentate del 50 per cento.
Altre novità. Il Collegato riformula il regime delle sanzioni sull’orario di lavoro; trasforma in reato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali operate dai committenti sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di co.co.co. iscritti alla gestione separata Inps.
