Chi è ai domiciliari non può usare facebook
Napoli ( – di Italo Faruolo – ) Chi è agli arresti domiciliari non può comunicare con ‘Facebook’ ma solo limitarsi ad usare Internet a scopo conoscitivo senza entrare in contatto con altre persone.
Lo sottolinea la Cassazione nella sentenza 37151 del 18.10.2010 con la quale ha accolto il ricorso del pm di Caltagirone. Nel caso arrivato innanzi ai Giudici del “Palazzaccio” , il Gip di Caltagirone aveva respinto la richiesta del Pm di convertire la misura degli arresti domiciliari con la custodia in carcere nei confronti di due persone imputate di reati di criminalità organizzata. I due, infatti, avevano, secondo il pubblico ministero, violato il divieto di intrattenere rapporti con l’esterno, comunicando via internet sul sito Facebook con altre persone. La sentenza della Cassazione censura la condotta del giudice delle indagini preliminari che si era limitato a respingere la richiesta dell’accusa senza entrare nel merito dell’uso fatto dai due imputati del noto social network. Di qui l’annullamento del provvedimento e il rinvio al tribunale di Caltagirone per una nuova valutazione alla luce dei principi affermati.
“La moderna tecnologia – spiega la Cassazione – consente oggi un agevole scambio di informazioni anche con mezzi diversi dalla parola, tramite Web e anche tale trasmissione di informazioni deve ritenersi ricompresa nel concetto di ‘comunicazione’, pur se non espressamente vietata dal giudice, dovendo ritenersi previsto nel generico ‘divieto di comunicare’ il divieto non solo di parlare direttamente, ma anche di comunicare attraverso altri strumenti, compresi quelli informatici, sia in forma verbale che scritta o con qualsiasi altra modalità che ponga incontatto l’indagato con terzi (’pizzini’, gesti, comunicazioni televisive anche mediate, ecc.)”.
Per quanto riguarda la violazione del divieto di comunicare, gli ermellini aggiungono che “deve essere provata dall’accusa e non può ritenersi presunta dall’uso dello strumento informatico”. In proposito la Cassazione rileva che “l’uso di Internet non può essere vietato ‘tout court’ se non si risolve in una comunicazione con terzi, comunque attuata, ma abbia solamente funzione conoscitiva o di ricerca, senza entrare in contatto, tramite Web, con altre persone”.
