Cannabis Light, cosa cambia con il nuovo “Decreto Sicurezza”: vietata vendita e consumo
Il Decreto Sicurezza è ufficialmente legge, e tra le sue disposizioni più controverse spiccano quelle riguardanti la cannabis light, la varietà di canapa con un contenuto di THC talmente basso da non provocare effetti psicotropi. Con l’entrata in vigore della nuova normativa, il quadro giuridico cambia radicalmente: infiorescenze, oli, estratti e altri derivati della cannabis light diventano illegali, con sanzioni che si allineano a quelle previste per le sostanze stupefacenti.
Il decreto vieta esplicitamente l’importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l’invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze di canapa, in qualsiasi forma esse si trovino: essiccate, triturate, inserite in estratti o prodotti a base di olio. Di fatto, sarà illegale comprare, vendere o consumare cannabis light, anche a titolo personale.
L’unica eccezione resta la filiera industriale, che potrà continuare ad utilizzare la canapa per scopi tessili, alimentari (dove consentito) o di bioedilizia, e la produzione agricola dei semi, esclusivamente per gli usi previsti dalla legge del 2016, ora modificata per chiarire che essa non si applica ai prodotti destinati al consumo umano.
Secondo quanto riportato nel testo, la finalità della norma è evitare che la cannabis light possa comportare “alterazioni dello stato psicofisico” tali da compromettere la sicurezza pubblica o la sicurezza stradale. Una motivazione che ha sollevato molte critiche, dato che la cannabis light, per definizione, **non ha effetti psicoattivi** né è classificata come sostanza stupefacente da numerosi studi e normative europee.
Chi non rispetta il nuovo divieto sarà trattato alla stregua di chi traffica sostanze stupefacenti. La legge stabilisce che, in questi casi, si applichino le sanzioni previste dal Testo Unico sugli stupefacenti (DPR 309/1990). Le pene previste includono:
Multa da 26.000 a 260.000 euro
Reclusione da 6 a 20 anni, ridotta nei casi di lieve entità
Ritiro della patente fino a 3 anni per chi detiene o utilizza cannabis light a scopo personale
Reclusione non inferiore a 20 anni per chi promuove o finanzia un’associazione dedita al traffico
Aggravanti se la sostanza viene distribuita a minorenni o in prossimità di scuole, carceri, ospedali
In pratica, le regole sullo spaccio di droghe vengono applicate integralmente alla cannabis light, fino ad oggi acquistabile legalmente in decine di negozi sparsi per l’Italia.
La norma ha scatenato proteste da parte delle opposizioni parlamentari, delle associazioni del settore e di molti giuristi, che denunciano un attacco a un comparto agricolo e commerciale che in questi anni aveva visto una forte crescita, occupazione e investimenti. Anche diverse organizzazioni scientifiche hanno messo in dubbio la legittimità e l’efficacia di un simile provvedimento, considerandolo privo di fondamento scientifico e in contrasto con le normative europee sulla libera circolazione di beni legali.
Con l’entrata in vigore della legge, le forze dell’ordine potranno intervenire contro chiunque commercia, distribuisce o consuma cannabis light, anche se con un contenuto di THC inferiore ai limiti previsti in passato (0,2% fino a 0,6%). I negozi dovranno smaltire la merce in magazzino, mentre le aziende agricole dovranno limitarsi alla produzione di semi, tessuti o altri materiali non destinati al consumo.
Il decreto vieta esplicitamente l’importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l’invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze di canapa, in qualsiasi forma esse si trovino: essiccate, triturate, inserite in estratti o prodotti a base di olio. Di fatto, sarà illegale comprare, vendere o consumare cannabis light, anche a titolo personale.
L’unica eccezione resta la filiera industriale, che potrà continuare ad utilizzare la canapa per scopi tessili, alimentari (dove consentito) o di bioedilizia, e la produzione agricola dei semi, esclusivamente per gli usi previsti dalla legge del 2016, ora modificata per chiarire che essa non si applica ai prodotti destinati al consumo umano.
Secondo quanto riportato nel testo, la finalità della norma è evitare che la cannabis light possa comportare “alterazioni dello stato psicofisico” tali da compromettere la sicurezza pubblica o la sicurezza stradale. Una motivazione che ha sollevato molte critiche, dato che la cannabis light, per definizione, **non ha effetti psicoattivi** né è classificata come sostanza stupefacente da numerosi studi e normative europee.
Chi non rispetta il nuovo divieto sarà trattato alla stregua di chi traffica sostanze stupefacenti. La legge stabilisce che, in questi casi, si applichino le sanzioni previste dal Testo Unico sugli stupefacenti (DPR 309/1990). Le pene previste includono:
Multa da 26.000 a 260.000 euro
Reclusione da 6 a 20 anni, ridotta nei casi di lieve entità
Ritiro della patente fino a 3 anni per chi detiene o utilizza cannabis light a scopo personale
Reclusione non inferiore a 20 anni per chi promuove o finanzia un’associazione dedita al traffico
Aggravanti se la sostanza viene distribuita a minorenni o in prossimità di scuole, carceri, ospedali
In pratica, le regole sullo spaccio di droghe vengono applicate integralmente alla cannabis light, fino ad oggi acquistabile legalmente in decine di negozi sparsi per l’Italia.
La norma ha scatenato proteste da parte delle opposizioni parlamentari, delle associazioni del settore e di molti giuristi, che denunciano un attacco a un comparto agricolo e commerciale che in questi anni aveva visto una forte crescita, occupazione e investimenti. Anche diverse organizzazioni scientifiche hanno messo in dubbio la legittimità e l’efficacia di un simile provvedimento, considerandolo privo di fondamento scientifico e in contrasto con le normative europee sulla libera circolazione di beni legali.
Con l’entrata in vigore della legge, le forze dell’ordine potranno intervenire contro chiunque commercia, distribuisce o consuma cannabis light, anche se con un contenuto di THC inferiore ai limiti previsti in passato (0,2% fino a 0,6%). I negozi dovranno smaltire la merce in magazzino, mentre le aziende agricole dovranno limitarsi alla produzione di semi, tessuti o altri materiali non destinati al consumo.

