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Ancora riforme della Giustizia a costo zero

Giustizia (di Bonaventura Franchino ) – Siamo alle solite, la giustizia è ormai diventata una palestra ove ogni governo si cimenta cercando di porre in essere provvedimenti  idonei a risolvere l’annoso problema dello smaltimento degli arretrati ovvero di creare strumenti  idonei a farla funzionare meglio.

Come spesso è accaduto in passato, anche il governo Letta si cimenta in tale tentativo, varando riforme a costo zero.

Nei fatti, con il c.d. decreto del fare il n69/2013, in vigore già dal 22 giugno scorso, nel tentativo di agevolare il magistrato nella stesura della sentenza, viene consentito all’estensore di omettere la motivazione facendo semplicemente il richiamo ai precedenti  conformi .

Con tale provvedimento viene modificato l’art.118 disposizioni di attuazione del c.c. che espressamente precede che le pronunce debbano essere sufficientemente motivate dal collegio mediante la concisa esposizione dei fatti e dei motivi di diritto su cui fonda la sentenza.

Così con il decreto oggetto dell’esame odierno viene meno anche l’obbligo di esporre concisamente i fatti discussi in sede collegiale, dando in questo modo seguito a  quanto già avviato con la l 69/2009 che ha consentito di eliminare, tra i passaggi della motivazione, lo svolgimento del processo.

Quindi, se fino alla entrata in vigore del decreto 69/2013, era consentito di omettere i passaggi relativi allo svolgimento del processo ( cfr le richieste delle parti,l’indicazione dell’attività istruttoria ), conservando solo l’obbligo di motivare la sentenza mediante una “ succinta esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni in diritto circa la decisione , oggi il giudice, chiamato a decidere una controversia, dovrà solo esporre i fatti decisivi ( e non anche quelli rilevanti), omettendo qualsiasi motivazione in merito in quanto ritenuto sufficiente il rinvio ai precedenti conformi  in materia .Quindi, nei fatti, non vi sarà alcuna motivazione ma solo il dispositivo di sentenza.

Nei fatti la nuova motivazione della sentenza ricalcherà il contenuto delle ordinanze che vengono emesse al fine di dichiarare inammissibili le impugnazioni all’esito delle udienze filtro ( cfr artt. 348bis e ter del cpc); e tanto  anche se le ordinanze non possono fare riferimento ,come le sentenze, solo alla giurisprudenza.

A questo punto, chi è solito frequentare le aule di giustizia non può esimersi dal chiedersi quali siano i precedenti giurisprudenziali cui il magistrato dovrà/potrà far riferimento ?

Ci si deve rifare a precedenti decisioni della Corte di Cassazione o l’estensore potrà far riferimento a suoi precedenti pronunciati in materia ?

Così, come avviene per l’ordinanza filtro , si propende per l’interpretazione in base alla quale il giudice potrà far riferimento a propri provvedimenti in materia; questa conclusione la si ritiene confacente allo spirito del legislatore, in quanto lo stesso, laddove ha ritenuto circoscrivere il ricorso a precedenti di legittimità, lo ha fatto espressamente; difatti, ad esempio, così è avvenuto in relazione all’art.360-bis del cpc,  laddove ha stabilito che il ricorso per cassazione deve ritenersi inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso questioni in diritto in modo conforme alla giurisprudenza della suprema corte.

Da ciò ne traiamo la conclusione che i giudice potranno motivare le sentenze facendo ricorso ai propri pronunciamenti precedenti.

Gl i avvocati, quindi, dovranno tenere conto, al momento di proposizione della domanda, della giurisprudenza dell’ufficio giudiziario ove andrà a radicarsi la controversia.

In  ultimo, si deve precisare che la motivazione semplificata può consistere anche solo al rinvio a specifici atti di causa o scritti difensivi; difatti il giudice potrà rinviare ad uno di tali atti senza doverne riprodurre il contenuto.

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