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Cronaca

Adulterio: separazione con addebito solo se si rende intollerabile la convivenza.

Napoli – (di Italo Faruolo) – La Corte di Cassazione, Sezione I civile, ha confermato nella sentenza n. 21245 del 14.10.2010, la decisione di addebito di colpa all’ex coniuge che aveva instaurato una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. La relazione extraconiugale, di cui lo stesso marito aveva diffuso notizia nell’ambiente degli amici comuni, aveva consolidato una crisi che già effettivamente si era manifestata, ma aveva anche determinato definitivamente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. In tema di separazione personale tra coniugi la violazione del reciproco dovere di fedeltà non legittima di per sé, automaticamente, la pronunzia di separazione con addebito al coniuge adultero, ma solo se abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza o recato grave pregiudizio all’educazione della prole; pertanto il giudice deve controllare l’oggettivo verificarsi di tali conseguenze, valutando, in quale misura la violazione di quel dovere abbia inciso sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenze dei fatti, del tipo di ambiente in cui si sono verificati e della sensibilità morale dei soggetti interessati. Il marito aveva ricorso in Cassazione adducendo che il suo comportamento infedele andava collocato in un momento successivo alla separazione di fatto; che comunque il fallimento dell’unione coniugale si era già verificato a causa della condotta della moglie che da tempo non gli aveva più prestato affetto né solidarietà morale e spirituale. Di contro la Corte ha ritenuto giusto la decisione dei Giudici di merito secondo cui la relazione intrattenuta dal marito con altra donna, provata per testi, e resa pubblica dallo stesso marito, causò il fallimento del matrimonio e precedette di poco il suo allontanamento dalla residenza coniugale, ulteriore atto contrario ai doveri del matrimonio, cui seguì la non comunicazione alle sue familiari del suo nuovo recapito. La violazione del dovere di fedeltà (inteso non solo come impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale fra i coniugi, ma anche come impegno di non tradire la fiducia reciproca) può essere causa anche esclusiva dell’addebito della separazione, quando si accerti, in fatto, che a quella violazione risale la crisi dell’unione. L’allontanamento dalla casa coniugale, ove attuato senza il consenso dell’altro coniuge, costituisce di per sé violazione di un obbligo matrimoniale e conseguentemente causa di addebitamento della separazione. Tale violazione non si concreta (secondo un principio già espresso in passato dalla Suprema Corte) quando è legittimata da una “giusta causa”, vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto di per sé incompatibili con la prosecuzione di quella convivenza .

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