Cassazione: Non si possono affiggere nell’androne i nominativi dei condomini morosi
Napoli – (di Italo Faruolo) – La disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prescrivendo che il trattamento dei dati personali avvenga nell’osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti, non consente che gli spazi condominiali, aperti all’accesso a terzi estranei al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino; pertanto – fermo il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche su propria iniziativa, gli inadempimenti altrui nei confronti della collettività condominiale – l’affissione nella bacheca dell’androne condominiale, da parte dell’amministratore, dell’informazione concernente le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio, risolvendosi nella messa a disposizione di quel dato in favore di una serie indeterminata di persone estranee, costituisce un’indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. II, civile con ordinanza del 4 gennaio 2011 n. 186 riprendendo già una precedente decisione degli ermellini in sede penale (Sezione penale n. 13540 del 31.03.2008) in cui si statuiva che integra il delitto di diffamazione il comunicato, redatto all’esito di un’assemblea condominiale, con cui un condomino venga indicato come moroso nel pagamento delle spese, qualora detto comunicato venga affisso in un luogo accessibile – non già ai soli condomini dell’edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza dei fatti – ma a un numero indeterminato di altri soggetti estranei al condominio. Pertanto l’amministratore di condominio non può disporre indiscriminatamente l’affissione in bacheca di elenchi, contenenti nome e cognome degli inquilini morosi o di semplici avvisi indirizzati a singole persone con solleciti di pagamento (in tal senso si era già espresso il Garante con decisione del 23 ottobre 2000 e 17 maggio 2001).
Di conseguenza l’esposizione di dati personali riguardanti i singoli condomini in luoghi aperti al passaggio di soggetti estranei deve essere limitata predisponendo gli avvisi, le convocazioni e gli ordini del giorno di cui si ritenga necessaria l’inserzione in bacheche condominiali in modo da inserirvi le sole informazioni necessarie per una più efficace comunicazione dell’evento (es. assemblea condominiale), indicando eventuali dati personali relativi al merito delle singole questioni solo nell’ambito di documenti inviati ai singoli aventi diritto.
Il condomino, per ottenere la rimozione del documento illegittimamente divulgato, può ricorrere all’autorità giudiziaria a cui chiedere anche il risarcimento del danno (per lesione del diritto all’onore, al decoro, all’immagine, all’identità personale).
