La società cancellata dal registro delle imprese può fallire
NAPOLI (di Bonaventura Franchino ) – Con la sentenza 13659 del 30 maggio, la prima sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che la società cancellata dal registro delle imprese, entro un anno dalla sua cancellazione, può fallire sempre che la insolvenza si sia verificata prima della cancellazione o nell’anno successivo.
Tale sentenza afferma, così il carattere assolutamente eccezionale dell’art.10 della legge fallimentare che prevede la possibilità che un imprenditore, persona fisica, sia dichiarato fallito entro un anno dalla sua morte se la insolvenza si sia manifestata prima della cancellazione ovvero nell’anno successivo
La regola generale è quella della successione a titolo universale nei debiti della società di capitale da parte dei soci nell’ambito del limite delle somme da questi riscosse in ragione del bilancio finale di liquidazione.
Per quanto concerne la procedura fallimentare è prevista espressamente la possibilità della pronuncia del fallimento entro un anno dalla data di cancellazione.
Il procedimento per la dichiarazione di fallimento e le eventuali impugnazioni continueranno a svolgersi nei confronti della società impersonata da chi ne ha la rappresentanza legale.
Nei fatti, come affermato dalla Cassazione, si tratta di una fictio iuris che assume come esistente, ai soli fini della procedura fallimentare, un soggetto giuridico estinto; il tutto alla stregua di quanto si verifica nell’ipotesi di imprenditore, persona fisica.
A tal fine, come è stato affermato nella sentenza di cui riferiamo, il decreto di comparizione andrebbe riferito ai soci della società cancellata e non già al suo liquidatore.
Difatti, la sentenza afferma che, alla luce della riformulazione dell’art.2495 c.c. ( che precisa espressamente che la legittimazione di una società di capitali cancellata spetta al liquidatore), è prevista la notifica dell’atto ai soci presso l’ultima sede della società nell’anno successivo alla sua cancellazione solo perché funzionale all’instaurarsi del contraddittorio con i singoli soci per una dichiarazione di corresponsabilità
I soci, peraltro, come già detto sopra, succedono sempre nei limiti di quanto distribuito con il bilancio di finale
Diversamente nel caso si voglia agire nei confronti della società, in virtù della fictio che consente di ritenerla ancora esistente, la stessa va convenuta in persona del suo liquidatore .
Nel caso che qui ci occupa si tratta solo di individuare la legittimazione passiva della società alla procedura di fallimento.
La legittimazione, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale di Napoli, spetta, quindi, al liquidatore e non già ai singoli soci
Con la citata sentenza viene affermato che non può essere esclusa la possibilità per il curatore della società dichiarata estinta di agire nei confronti dei soci, ma viene altresì precisato che ciò può essere possibile solo a seguito della sentenza dichiarativa del fallimento ; quindi l’azione nei confronti dei singoli soci si sommerebbe alla procedura concorsuale senza sostituirla.
