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Detassazione del lavoro straordinario

detassazione1Napoli- ( di Bonaventura Franchino ). Con la circolare del 3 aprile, il ministero del lavoro è intervenuto sul tema della detassazione delle somme corrisposte ai lavoratori al fine di incrementare la produttività; nei fatti, ha previsto l’applicazione dell’aliquota del 10%.

Quindi, anche il lavoro straordinario può essere oggetto di detassazione a condizione che ciò sia stato espressamente previsto da un accordo di secondo livello che connette le prestazioni lavorative supplementari a indici quantitativi, tesi, ovviamente, ad incrementare la produttività.

La circolare in parola ha il suo fondamento nelle disposizioni contenute nel dpcm del 22 gennaio 2013 che prevedono la possibilità di detassare due tipologie di indennità che possono essere alternativamente corrisposte, laddove l’alternativa va intesa in relazione alle funzioni dei singoli dipendenti e non già al livello di azienda.

Questa alternatività fra i dipendenti è finalizzata a soddisfare la eterogeneità delle varie funzioni presenti nell’ambito aziendale.

La prima tipologia fa espresso riferimento alle somme erogate in relazione ad indicatori quantitativi di produttività, redditività e di efficienza contenute in accordi di secondo livello; le somme erogate possono essere riferite anche ad uno solo di tali criteri a condizione che siano collegati ad indicatori quantitativi che possono essere anche incerti sia nella loro corresponsione che nell’ammontare.

In modo esemplificativo vengono indicati,quali indici, andamento del fatturato, numero  di telefonate di reclami, lavorazioni eseguite in periodi di riposo di origine pattizia o per prestazioni lavorative aggiuntive.

In queste ipotesi assume rilievo la valutazione degli straordinari; difatti in simili circostanze, laddove accordi aziendali di secondo livello prevedono la possibilità di detassare somme da corrispondere per incrementare la produttività, ciò assume carattere di piena legittimità.

Analogamente possono essere detassati i premi di rendimento  o di produttività, le indennità di reperibilità e di presenza.

La seconda tipologia è rappresentata dalla erogazione di somme in conseguenza di una diversa distribuzione dell’orario di lavoro ovvero per prestazioni eseguite nei giorni festivi.

Il Dpcm. di cui sopra prevede, a tal proposito, quattro aree di intervento prevedendo che, al fine di poter fruire dei citati benefici fiscali, è necessario che i contratti di secondo livello debbano prevedere almeno tre delle quattro aree di intervento.

Per una maggiore leggibilità di quanto sopra riferito si precisa che i contratti di secondo  livello, idonei a dar luogo alla detassazione, sono quelli sottoscritti fra le associazioni  sindacali maggiormente rappresentative nazionali ovvero fra le rappresentanze aziendali presenti in azienda e l’azienda stessa; possono essere stati sottoscritti anche prima del 29 marzo 2013 precisando che i benefici potranno decorrere solo da tale data; detti contratti vanno depositati entro il 13 maggio 2013 presso le direzioni territoriali del lavoro competenti.

I contratti sottoscritti dopo la pubblicazione del dpcm vanno  depositati entro trenta giorni ed è prevista la possibilità di rilasciare autocertificazione sia in atto separato che nello stesso atto con cui si dichiara la conformità dell’accordo al citato provvedimento

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