Notizie dall'Italia e dal mondo

Primo Piano

Nuove limitazioni alla legge Fornero

NAPOLI (di Bonaventura Franchino) – Con l’ordinanza del 25 ottobre 2012 il Tribunale di Milano ha fissato nuove regole interpretative, rilevando ipotesi di non operatività della normativa che prevede l’applicazione delle nuove norme processuali in materia di licenziamenti; nei fatti è stato disposto che le nuove norme in tema di processo abbreviato non si applicano a quelle controversie che hanno ad oggetto una diversa qualificazione oppure la titolarità del rapporto di lavoro.

A tal fine si precisa che la normativa sopra invocata ha previsto, a parziale modifica della normativa processuale e agli ordinari tre gradi di giustizia, l’introduzione di una fase sommaria che si conclude con ordinanza cui farà seguito la fase di merito. Con ciò si è inteso creare strumenti idonei a dare risposte con una maggiore celerità a problematiche così rilevanti, sia nell’interesse dei lavoratori che delle aziende.

Nei fatti, con la citata ordinanza, il Tribunale di Milano ritiene esclude dalla normativa, di cui alla legge Fornero, e,quindi, dal “ rito accelerato”- controversie di portata rilevante, quali quelle in materia di licenziamenti che coinvolgono contratti di somministrazione di manodopera ovvero quelle che riguardano anche il requisito dimensionale dell’impresa, sulla genuinità dell’appalto dei servizi e nelle ipotesi in cui si va ad impugnare il licenziamento anche nei confronti di chi è effettivo titolare del rapporto di lavoro sottostante e non solo nei confronti di chi formalmente ha costituito il rapporto provvedendo a comminare il licenziamento.

Con tale ordinanza, il nuovo rito sommario, disciplinato dall’art. 1, commi 47 e 48 L 92/2012, è da ritenere applicabile unicamente alle domande con cui è richiesta la reintegra alle dipendenze del medesimo datore di lavoro che ha provveduto alla intimazione del licenziamento, lasciando così escluse tutte le controversie nelle quali il provvedimento di reintegra richiede una indagine istruttoria, volta ad accertare –in via preliminare o incidentale- la sussistenza della titolarità del rapporto in capo a soggetto giuridico diverso da quello che aveva formalmente in carica il rapporto di lavoro.

Questa interprestazione riduce notevolmente la sfera di applicazione della legge foriero lasciando fuori dalla detta tutela settori di grande importanza quale quello della regolarità del contratto di somministrazione nelle quali la titolarità è rivendicata in capo all’utilizzatore, tutte le ipotesi di accertamento del requisito dimensionale mediante collegamenti societari e le ipotesi di verifica delle genuinità di appalti per prestazioni d’opera o di servizi.

Con l’interpretazione data dal Tribunale di Milano alla legge Foriero, salta completamente uno dei presupposti fondanti della normativa stessa, in quanto, rinviando alla normativa processuale ordinaria la decisione su questioni di rilevante entità appare in stridente contrasto con lo spirito della legge stessa, vanificandone in buona sostanza le sue previsioni.

Forse è questo il segno evidente che le riforme, fatte solo su basi teoriche e per niente fondate su presupposti concreti, hanno vita breve ovvero costituiscono solo mere esercitazioni teoriche che ai primi esami sul campo sono sempre destinate a soccombere.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.