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Ed ora le Start up, nuova forma societaria

Napoli – (di Bonaventura Franchino) Dopo la introduzione della s.r.l.s. ( società a responsabilità semplificata, prevista dall’art.3 comma 1 d.l. 1/2012 conv in l 27/2012 che ha previsto la possibilità, per giovani al di sotto di 35 anni, di costituire società senza sostenere sospese notarili e con un solo euro di capitale) e dopo la introduzione delle s.r.l.c.r. ( società a responsabilità limitata a capitale ridotto), previste dall’art. 44 del d.l. 83/2012  -c.d. decreto sviluppo, convertito in l. 134/2012- con cui è stata prevista, sempre per giovani al di sotto dei 35 anni, la possibilità di costituire società con capitali minimi, sono state  previste e disciplinate le  “Is.r.l.” ovvero le Start Up innovative che comunemente vengono indicate anteponendo alla srl una I che sta a simboleggiare innovazione. Sono state introdotte dal decreto sviluppo adottato do DM del 5 ottobre 2012.

Si tratta di società che hanno per oggetto sociale esclusivo lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

I soci delle start up debbono essere persone fisiche e titolari della maggioranza delle quote o delle azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto in seno all’assemblea.

Deve avere la propria sede principale in Italia; a partire dal secondo anno di attività il totale del valore della produzione annua ( risultante dall’ultimo bilancio approvato ) non deve superare i 5 milioni di euro e non debbono essere distribuiti utili. Non debbono essere quotate ; possono prendere la forma di qualsiasi società di capitali ivi incluse le srls e le srl a capitale ridotto, società in accomandati e per azionali e società consortili; non possono essere società di persone,cooperative e consorzi.

Il decreto sviluppo 2 ha dedicato particolare attenzione a tale forme societaria dotando tali attività di agevolazioni per 210 milioni di euro in due anni; è stata prevista la possibilità di seguire  con ulteriori agevolazioni lungo i primi quattro anni di vita delle start up; questo al fine di favorire la crescita dell’ecosistema start up e cioè di un mondo fatto di “incubatori di impresa”

Il decreto sviluppo 2 definisce sotto il profilo giuridico sia le start up innovative che gli incubatori certificati stabilendo delle linee di demarcazione entro le quali circoscrivere le attività ammissibili.

Oltre ai limiti di fatturato di cui si è già parlato in precedenza è stato previsto che debbono avere meno di quattro anni di vita e non dovranno distribuire utili .

Per dimostrare il loro carattere innovativo hanno tre diverse possibilità alternative : riservare il 30% delle spese a ricerca e sviluppo, avere tra i dipendenti almeno un terzo di ricercatori, dottorandi laureati con esperienze di ricerca oppure possedere almeno un brevetto.

Per favorire l’iniziativa privata è stato previsto che almeno il 50% del capitale sociale sia in mano a persone fisiche.

Debbono iscriversi in una apposita sezione del registro delle imprese; analogamente dovranno procedere gli incubatori certificati ( società che dispongono di risorse, materiali e professionali, idonee a facilitare la nascita e lo sviluppo di start up innovative) .

Sono previste particolari agevolazioni in tale settore e sconti irpef del 19% per i primi tre anni sulla somma investita.

Di particolare importanza è la circostanza che le start up potranno ricorrere, con maggiore flessibilità rispetto a imprese tradizionali, a contratti di lavoro a tempo determinato; difatti tali contratti, compresi tra un minimo di sei mesi ed un massimo di trentasei mesi, potranno essere rinnovati più volte anche senza soluzione di continuità; prevista anche la possibilità di non pagare il contributo addizione dell’1,4% previsto nelle ipotesi di contratto a tempo determinato.

Le retribuzioni agli amministratori e dipendenti potrà essere rappresentato da una base fissa ed altra variabile legata ai risultati dell’impresa e potrà essere corrisposta tramite stock option ; il reddito derivante da questi strumenti finanziari, che potranno essere impiegati per remunerare collaboratori e fornitori , non contribuiranno a formare la base imponibile ( fiscale e contributiva).

In ultimo è previsto che le start up potranno finanziarsi potranno ricercare capitale di rischio anche attraverso portali on line ove potranno lanciare offerte agli investitori; in tale simile ipotesi è previsto il controllo da parte della consob

Le start up potranno beneficiare senza alcun costo del credito facilitato del fondo di garanzia delle piccole e medie imprese.

Ancora, nella ipotesi in cui l’investimento non darà i risultati previsti, le start up avranno vincoli meno rigidi sul rientro dalle perdite.

Non vi è dubbio che le start up, sebbene allo stato semplicemente delineate, costituiscono davvero un valido strumento verso l’incentivazione di nuove attività tese a ricercare prodotti nuovi ed innovativi, capaci di consentire notevoli progressi in tutte le sfere consentendo altresì lo sviluppo e crescita di nuove tecnologie e la scoperta di sempre nuove frontiere.

E’ inevitabile che tale normativa debba fare i conti con la realtà e confrontarsi ogni giorno, inventando il proprio cammino, costruendo dei percorsi sempre nuovi e sempre di più protesi e volti a nuove frontiere.

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