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Cronaca

Mettere il numero dell’ex su un sito per “scambisti” configura il reato di molestie

Napoli (di Italo Faruolo ) – La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 47667del 21.12.2011, nel confermare la colpevolezza di una donna che, a fini vendicativi, aveva deciso di inserire il numero di telefono del suo ex all’interno di un sito per scambisti, ha stabilito che mettere on-line, su un sito a sfondo sessuale, il numero del cellulare del proprio ex compagno, può configurare una condanna per molestie. La ragazza, aveva cercato inutilmente di difendersi, sostenendo l’impossibilità di essere punita per un reato che non aveva commesso, dato che l’ articolo 660 del codice penale prevede, infatti, la sanzione a carico del molestatore che “col mezzo del telefono per petulanza o per altro biasimevole motivo reca a taluno molestia o disturbo…”. La ricorrente riteneva che la previsione non la riguardava dal momento che lei si era limitata a distribuire il numero, mentre le telefonate erano state fatte dagli utenti del sito ove lei aveva “solo” pubblicato il numero. La Suprema Corte non è stata però d’accordo con tale tesi difensiva data dalla ricorrente e hanno riconosciuto la sua responsabilità come “mediatrice” di molestie che era ben consapevole di provocare. In altre parole, secondo la Corte la donna è stata in qualche modo l’autrice indiretta delle molestie e ciò è sufficiente per far scattare la condanna. Per dovere di cronaca, al di là dell’affermazione teorica di condanna, la fidanzata molestatrice perché respinta dal suo ex ragazzo, non è stata punita in quanto il reato è prescritto, trattandosi di fatti risalenti al lontano 2006.

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