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Il coniuge separato non può decidere unilateralmente di ridurre l’assegno dovuto ai figli

Napoli – (di Italo Faruolo) – Il coniuge separato non può decidere unilateralmente di ridurre l’assegno dovuto ai figli in quanto  soltanto la comprovata incapacità di far fronte all’impegno, consente di diminuire l’importo. Viola gli obblighi di assistenza familiare chi, in assenza di una prova di indigenza o di impossibilità a rispettare la cifra pattuita, non ottempera a quanto stabilito dal giudice in sede di separazione. E questo inadempimento può avere conseguenze negative davvero serie come l’arresto.  E’ quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la sentenza 5752 del 15.02.2011 secondo cui non è consentito “autoridurre l’assegno disposto a favore dei minori” a meno che no sussista una “comprovata incapacità di far fronte all’impegno”. La sentenza rimarca il principio secondo cui  il corretto adempimento dell’obbligazione gravante sul genitore in favore dei minori consiste nella dazione (messa a disposizione del minore) dei mezzi di sussistenza, nella qualità e nel valore fissato dal giudice e comporta, di necessità, la corresponsione  solo ed esclusivamente di quel bene o di quel valore che il giudice della separazione o del divorzio ha ritenuto di determinare,  nel superiore interesse del soggetto debole, oggetto di tutela privilegiata. Del resto già in passato la Corte aveva sottolineato che in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la condizione d’impossibilità economica dell’obbligato vale come giustificazione di non punibilità soltanto se si estenda a tutto il periodo di tempo nel quale si sono reiterate le inadempienze e se consista in una situazione incolpevole di indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto. Prima innanzi al Tribunale di S.Maria C.V. e poi alla Corte d’appello di Napoli,  il marito-padre aveva tentato di difendersi facendo notare di aver comunque eseguito significativi versamenti in favore dei suoi familiari, cioè della moglie. Ricorrendo in Cassazione l’imputato lamentava che la Corte d’appello di Napoli avrebbe dovuto dare un’adeguata spiegazione del suo convincimento in ordine alla irrilevanza del parziale adempimento che egli aveva comunque dimostrato. La suprema corte ha respinto il ricorso confermando così la sussistenza del reato previsto e punito dall’art. 570 del codice penale.

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