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Contratti flessibili e legge Fornero

Napoli – (di Bonaventura Franchino) Anche il lavoro a chiamata, introdotto nel 2003 dalla legge 30 (legge Biagi), ha subito modifiche profonde dalla legge Fornero; difatti l’art. 1 comma 21 ha modificato, ridisegnandolo integralmente, l’art.34 e ss del dlgs 276/2003.

Il job-on-call (lavoro a chiamata) è un contratto di lavoro subordinato con il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per svolgere prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale, ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.

Le modifiche apportate sono la risultante della riscrittura delle regole che consentono il ricorso a tale fattispecie, con l’introduzione di particolari modalità circa l’uso della citata prestazione lavorativa.

Il tutto con l’evidente scopo di limitarne l’uso, evitandone così l’abuso.

La nuova disciplina ha posto nuove condizioni soggettive che consentono l’instaurarsi di contratti di job-on-call senza limitazioni circa il suo impiego; difatti è stato previsto che la norma riguarda giovani di età inferiore ai 24 anni ( al 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della nuova disciplina) con cui è possibile solo dar corso a rapporti di lavoro a termine in quanto la loro prestazione deve esaurirsi entro il venticinquesimo anno di età.

 

Altra ipotesi in cui è possibile dar vita a contratti a chiamata è quello in cui i soggetti hanno età superiore a cinquantacinque anni, anche se pensionati.

 

Rimangono invariate rispetto al precedente ordinamento le ipotesi oggettive per prestazioni di carattere discontinuo o intermittente nascenti da esigenze connesse a contratti collettivi  nazionali di lavoro ovvero per tutte le attività indicate nella tabella di cui al R.D. 2657/ 1923.

La nuova disciplina ha del tutto emendato la possibilità di far ricorso a lavoro a chiamata per periodi predeterminati della settimana, del mese o dell’anno; difatti, non è più possibile far ricorso al lavoro intermittente nei periodi di fine settimana, delle ferie estive, o delle vacanze, natalizie, pasquali.

Per simili periodi predeterminati è possibile far ricorso al lavoro intermittente solo nelle ipotesi in cui tali periodi siano stati indicati nei ccnl;

A tal fine è opportuno precisare inoltre che, per il settore del turismo, una circolare ministeriale ( 34/2010) ha descritto alcune attività per le quali è possibile il ricorso al contratto a chiamata.

I contratti a chiamata in corso all’atto della entrata in vigore della legge 92/2012 e non conformi alla nuova normativa, siano essi a tempo determinato che indeterminato, dovranno cessare entro il 18 luglio 2013 diversamente verranno a cessare ex lege.

In mancanza, la mancata cessazione, determinerà che le prestazioni lavorativi ulteriori saranno considerate “ a nero” in quanto vietate; in tale ipotesi le sanzioni, per simile condotta, sarebbero gravi .

I contratti posti in essere in carenza dei presupposti, soggettivi ed oggettivi, sopra descritti daranno luogo a rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Difatti l’INPS, in sede di accertamento, potrebbe pretendere la contribuzione piena con riferimento al minimale giornaliero anche per i periodi non lavorati.

La nuova normativa dispone anche in merito alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa; difatti ha disposto che dal 18 luglio in poi, i datori sono tenuti a comunicare in via preventiva l’inizio della prestazione o di un ciclo integrato di prestazioni non superiore a trenta giorni.

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