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Cassazione: il lancio dello stipendio sulla scrivania non è mobbing

Napoli – (di Italo Faruolo) – “ Per mobbing si intende una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisio-psichico e del complesso della sua personalità”. Sulla base di tale principio la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12048 del 31 maggio 2011, ha rigettato il ricorso di una lavoratrice che aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di San Remo il proprio datore di lavoro esponendo di avere subito nel corso del rapporto di lavoro una serie di comportamenti vessatori e ostili tendenti alla sua completa emarginazione professionale e al progressivo isolamento dai colleghi, comportamenti per i quali aveva sofferto di disturbi sia fisici che psichici. Aveva chiesto quindi la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno biologico, del danno alla vita di relazione e del danno morale. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano respinto la domanda ritenendo che non fosse emersa la prova di un atteggiamento persecutorio nei confronti della dipendente. La Corte ha precisato che ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono rilevanti:

a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;

b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;

c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore;

d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio.

Nella specie, la Corte ha escluso ogni intento persecutorio con riferimento agli episodi, osservando che dalle risultanze istruttorie non era emersa l’esistenza della persecuzione nei confronti della dipendente e che gli unici episodi, comunque marginali ed isolati, rispetto ai quali poteva essere espresso un giudizio di biasimo (lancio dello stipendio sul tavolo, consegna della retribuzione in un sacco di monetine) si erano verificati “in tempi di molto successivi all’inizio della manifestazione delle patologie, quando la (…) non andava più a lavorare e si recava in agenzia solo per ritirare lo stipendio”, sì che, valutate tutte le circostanze sopra indicate, doveva escludersi che fosse stata raggiunta la prova di un atteggiamento emarginante, discriminatorio o persecutorio nei confronti della lavoratrice.

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