Estorsione per chi obbliga a firmare buste paga gonfiate
Napoli – (di Italo Faruolo) – Un datore di lavoro impone alle sue dipendenti di firmare di buste paga superiori a quanto versato, minacciando di licenziarle. Viene condannato in Tribunale e in Corte d’Appello per estorsione, perché basta che la minaccia sia tale “da incutere una coercizione dell’altrui volontà e a nulla rilevando che si verifichi un’effettiva intimidazione del soggetto passivo”. E’ quanto statuisce la sentenza della Corte di Cassazione, II Sez. Penale, n. 1284 del 19.01.2011 che ha rigettato il ricorso proposto dal datore di lavoro già condannato sia in primo che in secondo grado. Il datore si è difeso innanzi alla Suprema Corte sostenendo che la Corte d’Appello di Catanzaro ha erroneamente ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di estorsione, pur in totale assenza di condotte idonee ad incutere timore e a coartare la volontà dei soggetti passivi – mancando la minaccia la diretta o indiretta, palese o larvata, reale o figurata -come dimostrato dal fatto che nessuna emergenza processuale deponeva in tale senso e che entrambe le parti offese non solo avevano proposto ricorso al giudice del lavoro, sostenendo di essere creditrici della società datrice, ma si erano anche recate dai sindacati per incomprensioni verificatesi durante il rapporto di lavoro. Altresì secondo la difesa, le persone offese non avevano mai dichiarato di avere ricevuto pressioni o minacce dal datore di lavoro.
La Cassazione (sentenza 1284/11) non solo conferma la condanna ma precisa che il reato ricorre anche se i lavoratori non si fanno intimidire e si rivolgono ai sindacati e al giudice del lavoro. Difatti “per configurarsi il reato di estorsione è sufficiente che la minaccia sia tale da incutere una coercizione dell’altrui volontà ed a nulla rileva che si verifichi un’effettiva intimidazione del soggetto passivo”. Le frasi del datore che velatamente fanno riferimento ad una impossibilità di continuare a tenere assunti i dipendenti sono tali da configurare l’elemento materiale della minaccia sicché diventa del tutto irrilevante che le parti offese, in seguito, si siano rivolte al giudice del lavoro per ottenere le proprie spettanze.
In definitiva, il reato di estorsione è compiuto dal datore di lavoro che, approfittando della crisi del mercato del lavoro, costringa i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziarli, ad accettare salari e stipendi più bassi del giusto e inadeguati rispetto alle prestazioni effettuate, e più in generale attui condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi.
