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L’amministratore di snc che crea una contabilità parallela può essere revocato rimanendo socio

NAPOLI – (di Italo Faruolo) – Il concetto di giusta causa rilevante per la revoca di un amministratore di società’ di persone ricomprende, da un lato, tutti quei comportamenti dell’amministratore che compromettono l’esistenza stessa dell’impresa collettiva ed il suo funzionamento; dall’altro, le condotte che, violando obblighi di legge o doveri di correttezza e diligenza propri dell’amministratore, non garantiscono una corretta amministrazione della società’ e la tutela degli interessi privati dei soci della stessa e dei terzi .

A tal uopo si è avvertita la necessità di rendere giuridicamente rilevanti non solo gli inadempimenti a specifici obblighi assunti, ma anche ulteriori comportamenti i quali, pur non qualificabili come inadempimento in senso stretto eventualmente connotato dall’ulteriore requisito della gravità, incidono comunque per la loro significatività e gravità sul rapporto fiduciario rendendone intollerabile la prosecuzione dello stesso.

Esemplificativamente la nozione di giusta causa che è stata nel tempo elaborata dalla giurisprudenza ha permesso di fare riferimento :

– alla violazione da parte del socio accomandatario dell’obbligo di regolare tenuta della documentazione contabile e dell’obbligo di informazione annuale;

– al tentativo dell’amministratore di provocare artificiosamente lo scioglimento della società;

– all’esistenza di ammanchi dalle case sociali  ovvero di comportamenti del socio amministratore che si concretino nell’appropriazione di utili sociali.

Su questi riferimenti il Tribunale di Firenze ha ritenuto certamente grave, determinandone la revoca,  il comportamento dell’amministratore di una s.n.c. che aveva creato una contabilità parallela, gestendola con evidenti fini distrattivi e di indebita appropriazione, sottraendo alcuni incassi alla contabilità ufficiale dell’impresa e all’altro socio. Ma tale conclusione non importa peraltro la conseguente richiesta statuizione in via d’urgenza di esclusione dell’amministratore dalla società.  Ha ritenuto il Tribunale che la violazione degli obblighi inerenti alla qualità’ di amministratore può’ comportare, oltre alla revoca dell’amministratore, anche l’esclusione del socio soltanto quando le violazioni siano così’ gravi da incidere anche sul rapporto società-socio, non essendovi coincidenza automatica tra le due fattispecie. Nel caso in esame  difettava l’ulteriore requisito del periculum in mora, ciò per l’intuitiva considerazione che tutte le condotte addebitate al socio amministratore sono state pur sempre rese possibili grazie ai poteri di amministrazione dei quali egli era titolare, sicchè la sua revoca elimina in nuce ogni possibilità che lo stesso abbia per il futuro ad influire negativamente sulla vita della società reiterando le violazioni  contestategli.

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