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Sesso virtuale a pagamento: è prostituzione

Napoli – (di Italo Faruolo) – È prostituzione anche esibire prestazioni sessuali in videoconferenza quando dall’altra parte dello schermo ci sono clienti che pagano per interagire con il protagonista del video.
Lo stabilisce la Cassazione, con sentenza n. 37188 del 19.10.2010, che ha confermato la condanna, inflitta dalla Corte d’Appello di Firenze, nei confronti di un gestore di un nightclub, assieme alla sua segretaria ed il responsabile della security accusati di aver favorito e sfruttato la prostituzione attraverso questo tipo di esibizioni fatte nel locale da spogliarelliste.
I tre hanno fatto ricorso alla Suprema Corte sostenendo che questo tipo di esibizioni non certo potevano rientrare nel reato di sfruttamento della prostituzione, ma gli ermellini non hanno accolto questi motivi di difesa.

La Terza Sezione Penale della Cassazione, infatti, ha confermato la condanna affermando che «le prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza in modo da consentire al fruitore delle stesse di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione, con la possibilità di richiedere il compimento di atti sessuali determinati assumono il valore di atto di prostituzione e configurano il reato di sfruttamento della prostituzione a carico di coloro che abbiano reclutato gli esecutori delle prestazioni o ne abbiano consentito lo svolgimento creando i necessari collegamenti via internet o ne abbiano tratto guadagno».
Questo principio, quindi, vale anche se la prestazione sessuale non è eseguita in presenza. Infatti, sottolinea la Cassazione, è irrilevante il fatto che chi si prostituisce ed il fruitore della prestazione si trovino in luoghi diversi in quanto il collegamento in videoconferenza consente all’utente di interagire con chi si prostituisce in modo tale da poter richiedere a questi il compimento di atti sessuali che vengono immediatamente percepiti da chi ordina la prestazione sessuale a pagamento.

La Suprema Corte interviene così nell’ambito della prostituzione “a distanza” segnando la linea di confine tra spettacolo erotico o pornografico (compreso quello via telefono o web cam), da un lato, e prostituzione dall’altro.

Quanto poi questi confini siano in linea con l’evoluzione morale, storica, sociale del Paese è un dubbio che non può non sorgere dalla lettura della sentenza. Eppure si dice che il diritto segua l’evolversi di una società e della sua coscienza morale. L’importante però che nel seguire qualcuno o qualcosa non si accumuli molta distanza altrimenti lo si perde di vista.

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