Tempi duri per i contratti a progetto
Napoli – (di Bonaventura Franchino) Dopo l’entrata in vigore della normativa di cui alla L 92/2012, i contratti stipulati dopo il 18 luglio 2012 debbono nece
ssariamente essere ricondotti ad un progetto specifico, la cui realizzazione deve essere verificabile; non può più essere ricondotto ad un programma di lavoro o ad una fase di esso. Apparentemente appare più semplice in quanto il progetto non deve tener conto delle fasi o programmi di lavoro, ma deve essere collegato strettamente ad un risultato finale. Al fine di evitare capziose interpretazioni il legislatore ha espressamente previsto che il progetto non può riprodurre l’oggetto sociale del committente. Da ciò discende la conseguenza che il contratto a progetto è possibile solo a condizione che non risponda ad attività non ordinarie del committente stesso.
Il ministero, con la circolare n 29 dell’11 dicembre 2012, nell’elencare i diversi aspetti dei contratti a progetto che sono stati oggetto di modifica, individua i requisiti del progetto, il corrispettivo per la collaborazione e l’esercizio del diritto di recesso.Nei fatti, la circolare n.29 spiega che il progetto deve risultare collegato funzionalmente ad un risultato finale di tal guisa da rendere necessario la descrizione del progetto, la individuazione del contenuto ed il risultato da conseguire, che deve essere obiettivamente verificabile. Nei fatti, perché si abbia concretamente un valido contratto a progetto è necessario che la prestazione lavorativa non debba essere occasionale ma protratta per un certo periodo di tempo, sufficientemente lungo da consentire di perseguire il risultato finale. L’attività del prestatore deve essere coordinata con la struttura del committente; è necessario, altresì, che la prestazione deve essere realizzata con l’opera personale del prestatore escludendo così l’apporto di terze persone ..
Per la realizzazione di un contratto a progetto è necessaria la forma scritta ma la stessa non deve assumere caratteristiche ben determinate; è soggetto a registrazione da effettuare entro i venti giorni dalla sua sottoscrizione, ovvero assumere data certa attraverso l’inoltro per raccomandata ( priva di busta) . Dovrà fondarsi su alcuni presupposti quali l’accordo tra le parti, l’oggetto ed indicazione del corrispettivo da individuare preventivamente in ragione della prestazione..
In relazione al compenso non possiamo fare a meno di evidenziare una delle tante contraddizioni, di cui è ricca tutta questa normativa; difatti, se da un lato riferisce che il corrispettivo va computato in ragione del risultato, in altra parte della norma si riferisce che lo stesso deve essere perequato alla quantità e qualità della prestazione erogata. Nei fatti si precisa che la determinazione del compenso vada fatta facendo riferimento ai ccnl di settore e, comunque, tenendo conto di quelli che sono i minimi contrattuali. La sanzione, nella ipotesi in cui il contratto a progetto non risponda a tali requisiti è il riconoscimento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
