Associazione in partecipazione, legge Fornero e patto di prossimità
Napoli – (di Bonaventura Franchino) L’associazione in partecipazione è il contratto mediante il quale l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari in cambio di un suo apporto costituito, nel caso che qui ci occupa, da prestazione lavorativa da parte dell’associato.
La gestione della società o dell’affare, è sottratto all’associato restando di esclusiva pertinenza dell’associante.
L’associato partecipa alle perdite nella identica misura in cui partecipa agli utili; il tutto con il limite del valore dell’apporto prestato.
Il reddito dell’associato viene considerato reddito da lavoro autonomo.
E’ di frequente applicazione in ipotesi di gestione di punti vendita di proprietà di case produttrici di beni oggetto di vendita.
Fra le aziende che hanno fatto uso di tale istituto contrattuale vi è la Golden lady, società leader nel settore della produzione di calze.
Tale società, operando una differenziazione tra il settore produttivo e quello commerciale, negli ultimi anni, ha inteso utilizzare il contratto di associazione in partecipazione al fine di poter gestire i vari punti vendita, di sua esclusiva proprietà, dislocati nell’ambito del territorio nazionale.
I prestatori coinvolti in tale processo lavorativo sono circa 1.200 unità.
La legge Fornero, nel tentativo evidente di porre rimedio ad eventuali forme di elusione del rapporto di lavoro subordinato, ha inteso incidere anche in tema di contratto di associazione in partecipazione.
Difatti, con l’art. 1, commi 28,29,30 e 31 L.92/2012, sono stati posti dei limiti alla applicazione di questo istituto contrattuale limitando a tre unità il numero massimo degli associati salvo un incremento possibile in caso di rapporti coniugali o di parentela entro il terzo grado.
Alla stregua della normativa della nuova normativa tutti i contratti relativi ai prestatori, associati ed impiegati nella gestione dei punti vendita dislocati nell’ambito del territorio nazionale, sono stati travolti della normativa di cui alla L 92/2012, riconducendo gli stessi a rapporti di lavoro subordinato.
Il tutto con le inevitabili conseguenze.
A tal punto, dovendo operare una scelta tra una nuova organizzazione aziendale e la conservazione del livello occupazionale, l’azienda interessata e le organizzazioni sindacali hanno realizzato un accordo collettivo di grande valenza e, a mio avviso, di ampie prospettive future.
Nei fatti, nella consapevolezza della importanza della conservazione dei posti di lavoro, nelle more di approntare congiuntamente un nuovo assetto lavorativo, hanno sottoscritto un contratto collettivo aziendale c.d. di prossimità.
Il presupposto a base del contratto di prossimità è stato rinvenuto nella normativa di cui all’art.8 d.l. 13872011 così come convertito dalla l. 148/2011.
Difatti, pur nel pieno rispetto delle norme comunitarie costituzionali e delle convenzioni internazionali sul lavoro, è possibile, con la sottoscrizione di contratti di prossimità, derogare alle disposizioni di legge.
Quindi, l’efficacia del dettato di cui alla legge Fornero in materia di associazione in partecipazione è stato posticipato di dodici mesi, tempo ritenuto congruo per rideterminare nuovi assetti organizzativi e quindi valutare congiuntamente le nuove possibilità di assunzione con contratti di lavoro subordinato, eventualmente facendo ricorso anche alla figura dell’apprendistato con conferma successiva al periodo di formazione.
Ciò è stato possibile solo perché le parti hanno rilevato che con la sottoscrizione di tale contratto si intende perseguire obiettivi quali la creazione di nuova occupazione, definizione di contratti di lavoro, favorire l’emersione da lavoro irregolare e gli investimenti… disciplinare incrementi di competitività e di salari.
La procedura seguita nel caso ora esposto è di particolare importanza sia sotto il profilo metodologico che sociale in quanto si cercano percorsi concordati, idonei a garantire una produttività e quindi competitività sul mercato conservando i livelli occupazionali.
L’augurio è che questo sia da sprone e guida nell’affrontare le problematiche che verranno a determinarsi in materia occupazionale e ad evitare conseguenze economicamente negative nascenti dalla applicazione della legge Fornero.
