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Cronaca

Licenziamenti collettivi: anche i dirigenti vanno conteggiati

debitoreNapoli ( di Bonaventura Franchino) – La Corte di Giustizia europea, con la sentenza depositata il 10 u.s., ha dichiarato illegittima la legge 223/91 nella parte  in cui non coinvolge i dirigenti nella procedura di licenziamento collettivo.

Questa sentenza certamente avrà ripercussioni significative nell’ambito della gestione dei rapporti di lavoro e nelle politiche del lavoro in generale.

Difatti, mentre prima della sentenza in commento, il licenziamento di un dirigente era sempre considerato come licenziamento individuale, da oggi in poi in ogni ipotesi di licenziamenti plurimi, dovrà computarsi anche il numero di eventuali dirigenti fra il personale in esubero al fine di determinare la soglia idonea a classificare i licenziamenti plurimi quali licenziamenti collettivi ( cfr dalle 5 unità in su da licenziare nell’arco temporale di 120 giorni).

La Corte, con la sentenza in commento, atteso che non spiega come comportarsi in relazione ai dirigenti, determina significativi dubbi sulle modalità di applicazione della normativa, di cui alla l223/91, nei confronti degli stessi.

In assenza di ulteriori disposizioni, si deve ritenere che il datore di lavoro, in ipotesi di licenziamento collettivo, dovrà estendere ai dirigenti coinvolti nella procedura la identica disciplina applicabile al resto dei dipendenti .

Se appare pacifico computare, nel numero dei dipendenti ,i dirigenti, convocare anche le loro rappresentative sindacali ed indicarli nell’elenco del personale da licenziare, di certo non sembra  agevole applicare i criteri di scelta ovvero delle comunicazioni da inviare a conclusione della procedura

L’auspicio, a questo punto, è che intervenga il nostro legislatore a colmare i vuoti nascenti dal citato provvedimento  che si è limitato soltanto a fissare i principi da seguire e non ad indicare le soluzioni da adottare nella fase operativa.

Dovrebbe intervenire normativa idonea a dettare regole ben precise che possano rendere esecutivo il precetto, di cui alla sentenza in commento, e quello disposto con la direttiva 98/59 che individua la soglia per l’applicabilità della disciplina legata agli esuberi

La invocata normativa è auspicabile anche al fine di creare norme più agili, tese a disciplinare la fase di consultazione con le organizzazioni sindacali ed al rispetto della specifica peculiarità del lavoro dirigenziale.

Seri dubbi  interpretativi nascono in relazione alle procedure di licenziamenti collettivi in corso ed ancora non concluse ovvero in relazione ad ipotesi di licenziamenti già comminato ma non ancora definiti con verbali di conciliazione.

Simili ipotesi, in assenza dell’intervento del nostro legislatore, saranno oggetto di azioni giudiziali che chiameranno la magistratura del lavoro a svolgere funzioni suppletive.

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