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Cronaca

Secondo la Corte di Cassazione “Ti farò “schiattare”” è una minaccia.

Napoli – (di Italo Faruolo ) – L’ espressione «ti farò schiattare» non solo è di uso comune ma è una vera e propria minaccia e ne configura il relativo reato. E’ quanto si legge nella sentenza n. 22816 dell’08.06.2011 della Corte di Cassazione, V sez. Penale, a conferma della pronuncia del  Giudice d’Appello di Roma  che avevano riformato la sentenza assolutoria del Giudice di Pace.  Il datore di lavoro, aveva ingiuriato e minacciato una lavoratrice, prospettandole un trattamento sistematicamente vessatorio dovuto al rifiuto opposto dalla giovane alla richiesta del datore di sottoscrivere una lettera di dimissioni. La difesa ha impugnato la sentenza di condanna innanzi al supremo giudice con l’assunto che il Giudice dell’appello aveva ritenuto erroneamente che l’espressione “ti farò schiattare” potesse costituire il reato di minaccia, mentre invece il significato del verbo “schiattare” sarebbe incerto, non risultando, a suo dire, registrato su alcun dizionario della lingua italiana, né tantomeno valenza offensiva aveva l’invettiva “sei una vergognosa”. Di contro, secondo gli ermellini  l’espressione “ti farò schiattare” non solo è di uso comune, ma è riportata su tutti i dizionari della lingua italiana con l’inequivoco significato “ti farò crepare”; l’espressione “vergognosa” poi è stata correttamente valutata nel contesto, ed aveva il chiaro ed univoco significato ingiurioso che la sentenza impugnata ha ritenuto. La Corte pertanto ha ritenuto di condividere le motivazioni del giudice e ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna.

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