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CronacaEconomia

Novità per il concordato fallimentare

concordatoNAPOLI (di Bonaventura Franchino)- Le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.1521 del 23 gennaio, sono intervenute in tema di proposta di concordato; con tale pronunciamento, che è destinato a tracciare una linea guida su un tema oggetto di vari interventi legislativi, è stato affermato il principio secondo cui al Giudice compete la valutazione di legittimità della proposta mentre è di pertinenza dei creditori la valutazione circa la convenienza economica della domanda di concordato

Viene analizzata la natura dei controlli di pertinenza giudiziale nei confronti di una proposta di concordato con cessione di beni e, nel contempo, espresso in modo compiuto il concetto di fattibilità del concordato ponendolo in contrapposizione con il concetto di convenienza economica che è sottratto alla valutazione del Tribunale.

Attraverso considerazioni concrete ed una analisi dettagliata di una molteplicità di ipotesi si giunge ad affermare che la fattibilità si traduce in una prospettazione futura di realizzabilità della proposta .

Viene considerata la fattibilità come fatto concettuale sia sotto il profilo giuridico che economico, precisando che la prima è di pertinenza giudiziale, mentre la seconda dei creditori.

La valutazione circa la fattibilità giuridica è di indubbia chiarezza, la valutazione circa la fattibilità economica offre, invece, grandi margini di incertezza e, quindi, si presta a rilevanti margini di errore e di rischio per i creditori.

Le sezioni unite, nel loro percorso cognitivo hanno affermato un principio in base al quale, una volta illustrata in modo dettagliato ed esauriente dal professionista incaricato dalla società formulante la proposta di concordato  (cfr va formulata in tal senso a pena di nullità), va attribuita ogni responsabilità in merito alla valutazione e, quindi, alle sue conseguenze esclusivamente a carico dei creditori.

A tal fine appare di rilevante importanza il rapporto con il professionista che redige il piano di ristrutturazione del debito e la fattibilità del piano stesso.

Nella valutazione circa la proposta, al giudice compete  il controllo sulla congruità e logicità delle motivazioni esposte nella relazione, mentre gli viene sottratto il controllo sulla previsione  circa la realizzabilità dell’attivo nella misura e termini indicati in relazione.

In ultimo, le sezioni unite hanno inteso negare l’opinione secondo la quale le ultimissime modifiche apportate con lo scopo di favorire la continuità aziendale ( vedi nostro articolo pubb in precedenza ) possano recuperare un ruolo propositivo del Tribunale  nell’ambito della valutazione della proposta di concordato.

Tale considerazione è stata ulteriormente rafforzata dalla previsione fatta dall’art. 179 l.f nella sua nuova formulazione che impone al commissario giudiziario di comunicare ai creditori il mutamento nelle condizioni di fattibilità, escludendo con ciò l’intervento del Tribunale anche nella fase preliminare.

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