NAPOLI (di Umberto Truglio) – Carcere non obbligatorio per stupro di gruppo. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4377/12, rifacendosi alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 265/2010 in merito ai reati di violenza sessuale e atti sessuali su minorenni. Secondo i Giudici della Cassazione, che hanno interpretato estensivamente la decisione della Consulta, i principi fissati da quest’ultima per i citati reati, sono in toto applicabili anche alla violenza sessuale di gruppo, dal momento che quest’ultimo reato “presenta caratteristiche essenziali non difformi” da quelle individuate per le altre specie di reati sessuali. In sostanza, il giudice non è quindi più obbligato a disporre o a mantenere la custodia in carcere dell’indagato, ma può applicare misure cautelari alternative.
Certezza della pena e giusto processo, principi svuotati della loro essenza dal semplice richiamo fattone dal politico di turno in campagna elettorale, dal qualunquismo degli addetti al settore intervistati sul caso di cronaca del giorno, vengono così ulteriormente bistrattati dalla pronuncia della Corte di Cassazione che, nascondendosi dietro le cosiddette direttive della Corte Costituzionale, ha voltato le spalle alle tante vittime che chiedevano, e chiedono, solo giustizia per la violenza ricevuta.
Al tanto criticato legislatore il merito di aver adottato nell’anno 2009 un giro di vite contro l’aumento degli stupri e della violenza sulle donne, non prevedendo per siffatti reati misure diverse della detenzione. Alla Corte Costituzionale il “merito” di aver svuotato il provvedimento sottolineandone il contrasto con gli art. 3 (uguaglianza), 13 (libertà personale) e 27 (funzione della pena) della Costituzione (prevedendo la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari con misure diverse dalla detenzione), alla Corte di Cassazione il “merito”di aver aperto la strada all’esatto contrario.
Anche se si corre il rischio di incorrere nella demagogia, non possiamo non sottolineare l’assurdo di una decisione giustificata dalla salvaguardia di principi costituzionali a favore di soggetti che per primi li hanno violati, poiché il gruppo che violenta una vittima ha in primis violato i principi di uguaglianza (la vittima è sola contro un gruppo) di libertà (la vittima è sottomessa) e di certezza della pena (la vittima viene punita di fatto e soprattutto psicologicamente dalla violenza gratuita e senza logica di terzi).
Tra le polemiche scatenatesi nel mondo politico, delle associazioni delle vittime e delle persone stanche dell’incalzarsi di queste bieche aggressioni, il dolore della persona offesa, una ragazza del frusinate, alla quale è stata certamente inferta un’ulteriore violenza.

















