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Cronaca

Ancora dubbi sulla legge Fornero

Fornero-riforma-lavoro-300x255Napoli ( di Bonaventura Franchino) – Senza timore di smentite, si può affermare che non vi è giorno in cui la legge Fornero non manchi di destare perplessità e dubbi circa la sua  operatività ed attuazione.

La c.d. Legge Fornero ha modificato l’art. 18 dello statuto dei lavoratori prevedendo varie tipologie di licenziamenti, riconducendo ad ognuno di tali tipologie una diversa sanzione. Ha previsto , poi, una nuova disciplina per la tutela in sede giudiziale dei licenziamenti; difatti,  è stato prevista una fase processuale rapida atta a definire il licenziamento..

Incerta, poi, è l’applicabilità di tale rito anche ad azioni promosse dal datore di lavoro che procede al fine di chiedere l’accertamento della legittimità del licenziamento

Il naufragio della Costa  crociere crea nuove perplessità circa l’applicabilità del rito introdotto con tale disciplina anche in favore delle aziende ovvero se è applicabile solo nei confronti del lavoratore.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3828 del feb 2014, ha disposto il rinvio alle sezioni  Unite circa la possibilità per il datore di lavoro di utilizzare il rito Fornero.

La vicenda prende le mosse dalla nota vicenda a seguito della quale l’azienda datrice di lavoro del comandante Schettino, all’indomani del licenziamento dello stesso, adiva la sezione lavoro del Tribunale di Genova onde vedere accertare la legittimità del licenziamento .

Nel fare ciò, ha seguito le forme di cui alla L. 92/2012.

Questo modo di procedere è stato oggetto di contestazione da parte del lavoratore in quanto riteneva che il rito Fornero fosse indirizzato solo ai lavoratori e, quindi, alle ipotesi di impugnativa dei licenziamenti.

In ragione di quanto dedotto, il lavoratore adiva la sezione lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, territorialmente competente.

Il Tribunale di Genova ha rigettato le eccezioni del lavoratore  deducendo che il rito sommario è estensibile anche al datore di lavoro in quanto anche quest’ultimo portatore del diritto ad una rapida definizione della lite.

Il Tribunale di Torre Annunziata, rilevato che analoga lite era pendente  avanti al Tribunale di Genova e che era preesistente, disponeva la cancella zione della causa dal ruolo.

Avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Genova riteneva ammissibile la procedura ,di cui al rito fornero,  anche in favore del datore di lavoro, il lavoratore interponeva ricorso per cassazione.

Il tutto sempre sul presupposto della impossibilità per il datore di lavoro di applicare la citata normativa.

Il P.M. , nell’ambito del giudizio avanti la S.C. ha sposato la tesi che propende per la ammissibilità del rito Fornero anche in favore dei datori di lavoro .

La Corte, non convinta della tesi del PM e, pur nella consapevolezza della ammissibilità dell’azione con cui il datore mira ad ottenere la declaratoria di legittimità del licenziamento,  ha ritenuto che il rito sia rivolto solo alle impugnative dei licenziamenti; ma consapevole della portata del tema ha demandato la decisione alle sezioni unite.

Così facendo ha favorito il formarsi di un orientamento definitivo su tale problema.

In conclusione si può rilevare che, grazie ai suoi meccanismi ,  la legge Fornero, nonostante la prevista celerità del rito,  e  a distanza di quasi due anni dal licenziamento ,legato alla nota vicenda del naufragio della costa crociera, non ha ancora consentito l’emanazione di un provvedimento in merito al comminato licenziamento.

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